caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato, cassazione sentenza n. 14804 del 2013,Con la sentenza n. 14804 del 13 giugno la Corte di Cassazione interviene in tema di individuazione degli elementi che contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha affermato che il grado di libertà di movimento in ragione del rapporto parentale, sono del tutto inidonee ad escludere la natura subordinata del rapporto.

Il caso ha riguardato l’attività di segretaria svolta dalla sorella del titolare di studio professionale, che in ragione del vincolo di parentela godeva di una certa libertà di movimento, deve pur sempre considerarsi quale attività lavorativa subordinata laddove le mansioni svolte, riconducibili a quelle previste dal CCNL di settore, siano conseguenza di precise direttive da parte del datore di lavoro, titolare del potere direttivo ed organizzativo; il lavoratore sia tenuto all’osservanza dell’orario di lavoro ed a giustificare le assenze; sia soggetto al potere disciplinare esercitato dal titolare. E dunque nel complesso si possano rinvenire i fattori caratterizzanti il vincolo di subordinazione.

Gli Ermellini confermavano la sentenza dei giudici di merito evidenziando anche come per il rapporto, oggetto della  controversia, era da escludere la pretesa gratuità delle prestazioni svolte dalla lavoratrice in ragione del legame familiare che univa le due sorelle.

Da un lato esse non erano conviventi, dall’altro il rapporto era sorto, come riferito dal padre D..C. , per consentire alla figlia N. di introdursi nel mondo del lavoro, previa corresponsione di una retribuzione. Ricorreva dunque non già la presunzione di gratuità della prestazione, ma quella di onerosità della stessa.

Inoltre i giudici di legittimità hanno ribadito che ” la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). (cfr., tra le altre, Cass. 9 agosto 2004 n. 15355; Cass. 21 aprile 2006 n. 9368; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245; Cass. 26 giugno 2007 n. 14752).”