Con la sentenza n. 14804 del 13 giugno la Corte di Cassazione interviene in tema di individuazione degli elementi che contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha affermato che il grado di libertà di movimento in ragione del rapporto parentale, sono del tutto inidonee ad escludere la natura subordinata del rapporto.
Il caso ha riguardato l’attività di segretaria svolta dalla sorella del titolare di studio professionale, che in ragione del vincolo di parentela godeva di una certa libertà di movimento, deve pur sempre considerarsi quale attività lavorativa subordinata laddove le mansioni svolte, riconducibili a quelle previste dal CCNL di settore, siano conseguenza di precise direttive da parte del datore di lavoro, titolare del potere direttivo ed organizzativo; il lavoratore sia tenuto all’osservanza dell’orario di lavoro ed a giustificare le assenze; sia soggetto al potere disciplinare esercitato dal titolare. E dunque nel complesso si possano rinvenire i fattori caratterizzanti il vincolo di subordinazione.
Gli Ermellini confermavano la sentenza dei giudici di merito evidenziando anche come per il rapporto, oggetto della controversia, era da escludere la pretesa gratuità delle prestazioni svolte dalla lavoratrice in ragione del legame familiare che univa le due sorelle.
Da un lato esse non erano conviventi, dall’altro il rapporto era sorto, come riferito dal padre D..C. , per consentire alla figlia N. di introdursi nel mondo del lavoro, previa corresponsione di una retribuzione. Ricorreva dunque non già la presunzione di gratuità della prestazione, ma quella di onerosità della stessa.
Inoltre i giudici di legittimità hanno ribadito che ” la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). (cfr., tra le altre, Cass. 9 agosto 2004 n. 15355; Cass. 21 aprile 2006 n. 9368; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245; Cass. 26 giugno 2007 n. 14752).”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 524 depositata l' 11 gennaio 2023 - Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 27384 depositata il 26 settembre 2023 - Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11539 - Ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2022, n. 22846 - Qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30852 - Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23371 - Gli elementi sintomatici della subordinazione nel caso di prestazioni elementari e ripetitive sono costituiti dal criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…