AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 ottobre 2021, n. 705
Articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Carried interest
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa S.p.A. (di seguito “Società” o “Istante”) è partecipata al 27,12 per cento dalla società Beta S.p.A., titolare di azioni di categoria A (di seguito, “Socio A”) e per il residuo 72,88 per cento da investitori istituzionali, titolari di azioni ordinarie.
In data 18 aprile 2019, il consiglio di amministrazione ha approvato un piano di co-investimento, in relazione al quale l’Istante ha presentato un’istanza di interpello riguardante l’applicazione dell’articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Secondo quanto rappresentato, tale piano di co-investimento, non avrebbe avuto seguito.
In data 27 maggio 2020, la Società ha deliberato un altro piano di coinvestimento, in relazione al quale l’Istante ha presentato un’istanza di interpello, che differisce in parte dal precedente e prevede l’emissione di due tipologie di strumenti finanziari partecipative (SFP):
– gli SFP/1, riservati all’amministratore delegato e sottoscritti al valore nominale unitario di xx euro (inferiore al valore corrente), per un importo complessivo pari a euro 999.979; il differenziale (pari a Euro 296.458,47) tra il valore corrente degli SFP/1 e l’esborso effettivo sostenuto dall’amministratore delegato è stato assoggettato a tassazione in capo all’Amministratore Delegato in sede di attribuzione degli SFP/1, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
– gli SFP/2, riservati agli altri manager e aventi valore nominale unitario di xx euro, sottoscritti per un importo complessivo pari a euro 2.200.176.
Con la presente istanza, il contribuente ha “inizialmente” evidenziato che ” secondo quanto previsto nell’art. 3.4 dei Regolamenti SFP, gli SFP non attribuiscono ai sottoscrittori “alcun diritto di restituzione e/o rimborso” del capitale investito e confluito nella riserva di patrimonio netto denominata “Riserva Apporti Strumenti Finanziari Partecipativi” (di seguito “Riserva SFP”) se non in caso di scioglimento della Società (qualificandosi pertanto, anche sul piano contabile, come strumenti partecipativi aventi natura di equity ai sensi dello IAS 32)”.
Difformemente da quanto dichiarato nell’istanza, e da quanto indicato nell’articolo 3.3 dei Regolamenti SPF, con documentazione spontanea presentata in data xxx, l’Istante ha dichiarato che, in base a quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali IFRS e in particolare allo IAS 32, l’importo versato dai sottoscrittori degli SFP a titolo di apporto si configura da un punto di vista contabile come una passività finanziaria per la Società, in quanto nel caso in cui si verifichi un evento di liquidità la Società medesima non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare ai titolari degli SFP disponibilità liquide ovvero proprie azioni ordinarie.
Di conseguenza, nel Bilancio 2020, i versamenti effettuati dai manager in sede di sottoscrizione degli SPF non sono confluiti in una riserva di patrimonio netto denominata “riserva apporti strumenti finanziari partecipativi”, bensì tra le passività finanziarie non correnti, alla voce “passività netta per strumenti finanziari partecipativi”. Nella nota integrativa al medesimo bilancio è previsto che tale voce è composta dal debito verso i sottoscrittori di SPF emessi dalla Società nel corso del 2020 ed è esposta al netto dei crediti per finanziamenti erogati dalla Società ai medesimi sottoscrittori.
Con riferimento alla suindicata modifica dell’impostazione contabile della sottoscrizione degli SPF, l’Istante ha dichiarato, che in deroga al principio di derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83 del Tuir, l’articolo 5, comma 1 del D.M. 8 giugno 2011, consentirebbe di affermare che “ai fini fiscali, gli SPF si considerano titoli similari alle azioni ai sensi dell’art.44, comma 2, lett. a) del Tuir tanto per l’emittente che per i titolari degli SPF, a prescindere dalla classificazione operata ai fini contabili”.
Gli SFP non riconoscono diritti amministrativi, ma prevedono il diritto alla distribuzione di utili, riserve di utili e riparto del residuo attivo di liquidazione in misura identica rispetto ai titolari di azioni ordinarie ed un diritto a ricevere un extrarendimento più che proporzionale, c.d. “diritto patrimoniale rafforzato” al verificarsi di un “evento di liquidità”, vale a dire:
a) la quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o altro mercato; o
b) il trasferimento a terzi di almeno il 95 per cento della partecipazione posseduta dal Socio A nel capitale sociale della Società, anche in più soluzioni, a soggetti non interamente controllati dal trasferente.
In data 5 marzo 2021, gli azionisti della Società ed i manager hanno sottoscritto un accordo preliminare di vendita per la cessione dell’intero capitale sociale della Società istante ad un terzo acquirente entro una data prestabilita.
Pertanto, in virtù di quanto previsto nell’accordo preliminare, “i Venditori (azionisti e Manager) si sono impegnati a modificare i Regolamenti SFP entro 15 giorni lavorativi dalla Data di sottoscrizione in maniera da prevedere che, al ricorrere dell’Evento di liquidità consistente nella cessione a terzi di almeno il 95% della partecipazione …, si possa realizzare la conversione degli SFP in azioni ordinarie di …. con le medesime modalità precedentemente previste in caso di quotazione delle azioni della Società (…); ciò al fine di consentire ai Manager di partecipare in veste di azionisti alla vendita delle partecipazioni…”.
Pertanto, per far fronte agli impegni assunti in sede di accordo preliminare, gli azionisti e i manager hanno modificato i regolamenti SFP, includendo tale ipotesi tra gli eventi di liquidità.
L’Istante ha, inoltre, dichiarato che “si verifica nella specie la condizione dei risultati minimi di cui all’art. 6.4 dei Regolamenti SFP con conseguente maturazione del Diritto Patrimoniale Rafforzato da parte dei Manager”. Più precisamente, l’Istante ha dichiarato che è stato raggiunto un livello di ritorno dell’investimento tale da consentire il riconoscimento dell’extra rendimento ai manager.
In base a quanto dichiarato in istanza e nelle integrazioni spontanee successive, la conversione avverrebbe a titolo gratuito (senza che ai manager sia richiesto di effettuare ulteriori apporti), mediante l’eliminazione del valore nominale delle azioni e successiva emissione di azioni prive di valore nominale da assegnare ai manager a fronte del contestuale annullamento degli SFP, con contestuale imputazione del debito a patrimonio netto.
All’atto della conversione degli SFP in azioni ordinarie dell’emittente, il rapporto di conversione sarà calcolato in modo tale da garantire il riconoscimento del Diritto Patrimoniale Rafforzato spettante ai Manager.
In particolare, è prevista l’emissione di n. xxxx azioni ordinarie prive di valore nominale da assegnare ai manager nella seguente proporzione n. 4,0112615 azioni per ciascun SFP/1 annullato e n. 3,5900237 azioni per ciascun SFP/2 annullato.
Alla luce di quanto sopra, con la presente istanza di interpello, la Società chiede conferma che la conversione degli SFP in azioni ordinarie sia un’operazione fiscalmente “neutrale” vale a dire non costituisca distribuzione di utili in natura imponibili né, in ogni caso, corresponsione in natura di un reddito di capitale, e non comporti alcun obbligo di sostituzione d’imposta a carico della Società.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la prospettata conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società si qualifichi come operazione sul capitale fiscalmente “neutrale” e, pertanto, non costituisca distribuzione di utili in natura, né, più in generale, comporti l’emersione di un reddito di capitale imponibile nei confronti dei manager, soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento di cui all’articolo 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 da parte della Società.
In virtù di tale qualificazione, l’Istante ritiene che un evento fiscalmente rilevante si avrà solo all’atto della cessione delle azioni rivenienti dalla conversione degli SFP, di talché i manager conseguiranno una plusvalenza qualificabile come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera cbis), del Tuir, pari alla differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore fiscalmente riconosciuto delle azioni derivanti dalla conversione degli SFP.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rileva che la presente risposta prescinde da valutazioni circa la corretta applicazione dei principi contabili internazionali (IAS) operata dal contribuente.
L’articolo 60, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 stabilisce che i «proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati», si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, «in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi».
La relazione illustrativa di tale disposizione chiarisce che “tale qualificazione reddituale è subordinata dalla norma alla presenza di alcuni requisiti volti a garantire le suddette finalità di allineamento di interessi e rischi, in assenza dei quali i proventi percepiti dai suddetti soggetti su azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati devono essere qualificati come redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) o redditi di natura finanziaria a seconda delle circostanze”.
Come chiarito con la circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E, i proventi presi in considerazione dall’articolo 60 del decreto legge sono quelli relativi ad “azioni, quote o strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati” e si configurano quale diritto a ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento stesso.
Nel caso di specie, viene chiesto se l’operazione di conversione degli SFP in azioni ordinarie a seguito del verificarsi dell’evento di liquidità previsto dall’articolo 6 dei Regolamenti si qualifica quale corresponsione in natura di un reddito di capitale (extra rendimento), comportando il conseguente obbligo di sostituzione d’imposta a carico della Società.
Al riguardo, assume rilevanza che sono stati raggiunti i risultati minimi previsti dai regolamenti SPF ed è conseguentemente maturato il diritto per i manager di vedersi riconosciuto il diritto patrimoniale rafforzato anche in considerazione della modifica statutaria intervenuta in data 22 marzo 2021.
In particolare, si osserva che per effetto delle modifiche recare ai regolamenti degli SFP, il diritto patrimoniale rafforzato sarà attribuito ai Titolari degli SFP come segue:
(a) qualora l’Evento di liquidità consista nella quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o altro mercato, il Diritto Patrimoniale Rafforzato potrà essere riconosciuto ai Titolari, a discrezione della Società: (i) in denaro, mediante versamento del relativo ammontare con contestuale estinzione degli SFP; ovvero, in via alternativa, (ii) tramite conversione automatica degli SFP in azioni ordinarie della Società emesse a valere sul capitale sociale della Società quale risultante alla data di conversione degli SFP (le “Azioni di Compendio”), fermo restando che il rapporto di conversione nella relativa delibera assembleare che dovrà essere all’uopo convocata, sarà calcolato in modo da garantire che il controvalore delle Azioni di Compendio corrisponda al Diritto Patrimoniale Rafforzato spettante ai Titolare ed essendo precisato che le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione dei Titolari alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o altro mercato; mentre
(b) qualora l’Evento di Liquidità consista nel trasferimento di almeno il 95% della partecipazione posseduta dal Socio A nel capitale sociale della Società, il Diritto Patrimoniale Rafforzato potrà essere riconosciuto dalla Società ai Titolari, a esclusiva ed insindacabile discrezione della Società: (i) in denaro, mediante versamento, da parte della Società, del relativo ammontare a con contestuale estinzione degli SFP; ovvero, in via alternativa, (ii) tramite conversione automatica degli SFP in Azioni di Compendio, emesse senza aumento del capitale sociale della Società quale risultante alla data di conversione degli SFP – essendo precisato che ai fini della suddetta conversione sarà convenzionalmente considerato Evento di Liquidità anche la sottoscrizione di accordi preliminari vincolanti aventi ad oggetto il trasferimento di almeno il 95% della partecipazione posseduta dal Socio A nel capitale sociale della Società – ovvero, qualora l’efficacia degli stessi fosse subordinata a una o più condizioni sospensive, l’avveramento di tali condizioni – relativi all’Evento di Liquidità in un rapporto di conversione pari a X azioni ordinarie per ciascun SFP oggetto di conversione, con arrotondamento all’unità intera per difetto, rapporto calcolato in modo da garantire che il controvalore delle Azioni di Compendio, sulla base della valorizzazione della Società espressa dall’Evento di Liquidità, corrisponda al Diritto Patrimoniale Rafforzato spettante ai Titolari, fatto salvo l’arrotondamento sopra indicato.
In base alle predette previsioni regolamentari, la modalità di riconoscimento del diritto patrimoniale rafforzato attraverso la conversione degli SFP in azioni ordinarie rappresenta una modalità alternativa alla corresponsione dello stesso in denaro. La suddetta conversione, pertanto, determina l’emersione a favore dei manager del diritto patrimoniale rafforzato secondo le percentuali previste dall’articolo 6.4 dei Regolamenti SPF.
Di conseguenza, in occasione di un Evento di Liquidità, la conversione degli SPF in azioni ordinarie rappresenta un evento realizzativo ai fini fiscali di un provento imponibile pari alla differenza tra il valore normale delle azioni ricevute e il costo o valore di sottoscrizione degli SFP.
Tale importo, rappresentativo dell’extra-rendimento spettante in forza delle previsioni statutarie e regolamentari rappresenta un reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir.
Ne consegue che in occasione della conversione degli SPF in azioni ordinarie, prodromica alla successiva cessione delle azioni medesime ad un terzo acquirente, sorgerà in capo alla Società istante, in qualità di sostituto d’imposta, l’obbligo di operare la ritenuta nella misura del 26 per cento prevista dall’articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
La successiva cessione delle azioni ordinarie ricevute in sede di conversione potranno rilevare ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir.
Si evidenzia che non hanno formato oggetto di valutazione in questa sede la verifica dell’attualità delle risposte fornite alle precedenti istanze di interpello, in ordine al piano di co-investimento, non oggetto di espressa richiesta da parte dell’istante.
Conseguentemente, il presente parere viene reso esclusivamente in relazione al quesito formulato, sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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