La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28521 depositata il 20 dicembre 2013 intervenendo in tema di notifiche di sgravi ha statuito che la cartella di pagamento deve essere annullata se l’Amministrazione finanziaria non dà prova dell’avvenuta comunicazione al contribuente dell’iscrizione a ruolo dell’imposta erroneamente sgravata. Per cui risulta irrilevante la produzione in giudizio dell’elenco delle raccomandate spedite dall’Amministrazione perché occorre provare l’effettiva ricezione dell’atto.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento, relativa ad Irpef e sanzioni, emessa a seguito di sgravio disposto illegittimamente dall’Ufficio delle Entrate. Il contribuente avverso tale atto impositivi proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Ufficio impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici confermarono la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento in quanto la stessa non riportava né il numero dell’avviso di accertamento né la data di notificazione. Inoltre mancava la prova della notificazione della comunicazione al contribuente del recupero delle somme erroneamente rimborsate ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare l’Ufficio lamentava che il termine “notifica” era stato usato impropriamente dal giudice del merito, posto che l’articolo 43 del D.P.R. 602 del 1973 richiede il solo invio della comunicazione “da effettuarsi secondo un procedimento che non è soggetto alle disposizioni che disciplinano la notificazione in senso tecnico dei provvedimenti”.
Gli Ermellini respingono il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità richiamano il contenuto del menzionato articolo 43, ricordano che l’ufficio delle imposte deve “procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui viene eseguito il rimborso o, se più ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell’articolo 43 del d.p.r. n.600/1973, al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente”.
Nel caso di specie, continuano i giudici supremi, si è trattato di un’iscrizione a ruolo di imposta erroneamente sgravata mentre la norma si riferisce al recupero di somme indebitamente rimborsate, tuttavia “va rilevato, dal tenore letterale della disposizione normativa invocata, che il termine ‘comunicazione’ usato, se non richiede le forme procedimentali della notificazione, presuppone, pur sempre, la natura ricettizia dell’atto con la conseguenza che l’avvenuta produzione in giudizio dell’elenco delle raccomandate spedite dall’Amministrazione, in mancanza di prova alcuna dell’effettiva ricezione dell’atto, è inidonea allo scopo”.
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