La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26482 depositata il 26 novembre 2013 intervenendo in tema di riscossione delle imposte ha statuito che lo Statuto del contribuente non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ma soltanto qualora vengano riscontrati degli errori nella dichiarazione. Tale situazione non ricorre quando l’Ufficio abbia ravvisato una mera omissione o un ritardo di versamento di quanto autoliquidato dal contribuente.
La vicenda ha riguardato una società a cui, l’Amministrazione finanziaria, a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 veniva emessa e notificata una cartella di pagamento per le imposte non pagate senza essere stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità. Avvero la cartella di pagamento la società propone ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici della CTP accolgono le doglianze della ricorrente ed annullano la cartella di pagamento. Il Fisco impugna la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di appello hanno osservato che l’omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito della rettifica operata, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione – come previsto dal comma 5 dell’articolo 6 della legge 212 del 2000, nonché dall’articolo 36 bis comma 3 D.P.R. n. 600/73 – costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale.
L’Amministrazione finanziaria per la cassazione della sentenza del giudice di merito propone ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema. In particolare il Fisco osserva che l’esito del controllo automatizzato non può essere condizionato a una previa comunicazione al contribuente quando, come nella fattispecie, si sia trattato di mera omissione o ritardo di versamento quanto autoliquidato in dichiarazione.
Gli Ermellini hanno accolto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata. I giudici di legittimità richiamano l’indirizzo consolidato secondo cui l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli articoli 36 bis comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54 bis comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (cfr. Cass. Sez. V sentenza n. 17396 del 2010).
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