Cartella di pagamento: nullità per carenza di motivazione ed errata quantificazione - cassazione sentenza n. 17240 del 2013Con la sentenza n. 17240 del 12 luglio 2013 la Corte di Cassazione sez. tributaria è intervenuto in materia di nullità della cartella di pagamento affermando che il ricorso della contribuente contro la cartella era ammissibile, perché la notifica di più avvisi di liquidazione aveva indotto la contribuente in errore circa i termini di impugnazione.

La vicenda ha visto una società contribuente che a seguito di sentenza del tribunale, recante condanna del comune al risarcimento dei danni subiti dalla società Immobiliare Direzionale per illegittima appropriazione di un fondo immobiliare, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione dell’ imposta di registro, che veniva impugnato dalla destinataria. L’Agenzia delle Entrate, in data 19-9-2002, ne disponeva l’annullamento in autotutela, sicché quel giudizio si estingueva per cessazione della materia del contendere. L’agenzia notificava, peraltro, assieme alla succitata autotutela, anche il nuovo avviso di liquidazione (in sostituzione del primo), evidenziando la decorrenza del termine per impugnare al 10-4-2002.

Il contribuente non impugnava l’atto impositivo a cui seguiva la notifica della Cartella di pagamento a cui la società si opponeva con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale lamentandone la nullità per violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, per carenza di motivazione e per errata quantificazione della base imponibile e della conseguente imposta.

La sentenza dei giudici di prime cure veniva confermata anche in Commissione Tributaria Regionale.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di appello basando il ricorso su due motivi.

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricoso dell’Agenzia inammissibile in quanto “in siffatta prospettiva la sentenza d’appello, pur avendo menzionato la formulazione del gravame in ordine alla questione della carente motivazione della cartella (aggiuntivo vizio proprio dell’atto, ritenuto dal giudice di primo grado), non ha contraddetto la decisione della commissione provinciale interamente favorevole alla contribuente. E l’uso dell’avverbio “anche” nella parte motiva della sentenza d’appello si palesa indicativo della implicita condivisione della intera ratio della sentenza di primo grado, sotto entrambi i profili da questa evinti.”

Pertanto, continuano i giudici della Corte Suprema, “la sentenza andava impugnata per cassazione su tutti i punti. Viceversa nessuno dei tre motivi attinge la suddetta concorrente ratio decidendi circa il difetto di motivazione della cartella.”