La Corte di Cassazione sez. tributaria con ordinanza n. 18252 del 30 luglio 2013 intervenendo in tema di nulità della cartella di pagamento ha statuito che la cartella di pagamento notificata direttamente per posta dal concessionario della riscossione è nulla se il plico raccomandato contiene il solo bollettino di pagamento. Nel caso in cui il destinatario contesti il contenuto della raccomandata il mittente è onerato della prova contraria.
La Commissione Tributaria Regionale, a cui era stato proposto appello dalla società concessionaria, confermava la sentenza di primo grado con cui la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato le due cartelle esattoriali impugnate dalla società contribuente. Quest’ultima aveva eccepito che il plico raccomandato con il quale le stesse erano state notificate conteneva solamente il bollettino di pagamento e non anche il corpo dell’atto, con conseguente lesione del diritto di difesa.
I giudici di appello nelle motivazioni della propria decisione hanno ritenuto che l’assunto di Equitalia (secondo cui la semplice relata di notifica comprovava l’interezza del documento, sicché, in difetto di querela di falso, non poteva essere contestata la corrispondenza della copia notificata all’originale) non era condivisibile, anche alla luce dell’omessa produzione in giudizio, ad opera del medesimo ente riscossore, della relata di notificazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato le motivazioni del ricorso, rigettando il ricorso proposto da Equitalia contro la sentenza di secondo grado. Secondo i giudici della Corte Suprema la Commissione Tributaria Regionale hanno erroneamente ritenuto che fosse stato inevaso l’onere del concessionario di integrare le produzioni con la “relazione di notificazione della cartella esattoriale sulla quale si fonda il gravame”. Nelle motivazioni della sentenza di Appello ciò che ha assunto rilevanza ai fini della soluzione della questione esaminata è stato “che il medesimo giudice ha correttamente evidenziato che sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il gravame fondato sul contrario assunto non poteva trovare accoglimento”. Ciò risponde al principio di diritto secondo cui: “In caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo […]” (cfr. Cass., sentenza n. 24031 del 2006). Principio di cui il giudice del merito ha fatto buon governo, sicché il ricorso di Equitalia è stato ritenuto meritevole di rigetto. Nulla sulle spese.
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