L’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disciplina la notifica della cartella di pagamento, atto che deve avvenire entro termini precisi a pena di decadenza. Più in particolare, l’agente della riscossione deve procedere alla notifica entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle imposte sui redditi di cui all’ art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’IVA di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (per effetto dell’art. 23 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46);
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione:
– della dichiarazione di sostituto d’imposta, per le somme che risultano dovute per indennità di fine rapporto e per le prestazioni pensionistiche;
– della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito del controllo formale di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Tuttavia, un esame più attento della disciplina porta a considerare la presenza anche di altri termini di scadenza relativi a situazioni particolari.
IL RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE RIMBORSATE
Qualora sia stato disposto il rimborso di somme che risultano non dovute, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede a recuperare le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti mediante iscrizione a ruolo.
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata data esecuzione al rimborso o, se più ampio, entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, maggiorato di dodici mesi (art. 43, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Se, invece, successivamente all’esecuzione del rimborso è notificato l’avviso di accertamento, le somme che sono state rimborsate in maniera indebita, anche in dipendenza del contenuto di tale atto, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l’imposta o la maggiore imposta accertata l’applicazione degli interessi del 4% annuo per ritardata iscrizione a ruolo. Nell’avviso di accertamento va espressamente indicato l’ammontare delle somme che sono state rimborsate e dei relativi interessi.
IL RECUPERO DI CREDITI INESISTENTI
L’atto di recupero dei crediti inesistenti che sono stati utilizzati in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della relativa utilizzazione. Sono fatti salvi i termini più ampi previsti dalla legge ad individuare con il decorso del termine di un anno decorrente dalla data di avvenuto deposito della sentenza della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio. La C.T.R. del Lazio (Sent. 23 marzo 2011, n. 42) ha escluso che la cartella di pagamento sia sottoposta al termine di decadenza che inizia a decorrere dalla presentazione della dichiarazione nel caso di mancata riassunzione del giudizio di passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione.
LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI
Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 1° dicembre 2009, n. 25790) la riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni accertate definitivamente con sentenza passata in giudicato deve avvenire entro il termine di dieci anni in quanto va applicato l’art. 2953 c.c. Il pronunciamento sovverte il contenuto della Sent. 2 ottobre 2000, n. 12989, secondo cui, qualora il provvedimento di irrogazione della sanzione sia stato impugnato e sia intervenuta la sentenza, il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui si è formato il giudicato, essendo esclusa l’applicazione dell’art. 2953 c.c.
LA CONTESTAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATA O TARDIVA RIASSUNZIONE
L’estinzione del processo tributario per omessa o tardiva riassunzione della causa a seguito di rinvio operato dalla Corte di Cassazione comporta l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’accertamento impugnato per cui è legittima l’iscrizione a ruolo. È inammissibile il ricorso proposto contro la cartella di pagamento basato su eccezioni contro gli asseriti vizi dei precedenti giudizi (C.T.P. di Roma, Sent. 3 aprile 2009, n. 226).
LA DUPLICAZIONE DELLA NOTIFICA
Non è possibile che sia notificata una nuova cartella di pagamento identica a quella che è già stata notificata, per scelta autonoma dell’agente della riscossione senza che sia annullato il precedente atto impositivo. La fattispecie evidenzia la doppia imposizione di cui all’art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (C.T.P. di Torino, Sent. 10 giugno 2008, n. 38). Anche se ciò è dovuto a mero scrupolo, l’agente della riscossione può essere condannato, su istanza di parte, al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
L’IMPOSTA DI REGISTRO E LA VALUTAZIONE AUTOMATICA
Nel caso di valutazione automatica degli immobili non ancora iscritti in catasto, il termine dei tre anni per il recupero della maggiore imposta decorre dal momento in cui il contribuente ha depositato all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate la ricevuta dell’istanza presentata all’Agenzia del territorio per l’attribuzione della rendita catastale (C. Cass., Sent. 13 giugno 2002, n. 8418).
LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA PER L’IMPOSTA DI REGISTRO
I termini di decadenza fissati dall’art. 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, decorrono per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza che possa essere invocata alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, salvo i casi previsti espressamente dalla normativa. Ciò vale anche se altri uffici debbono svolgere attività istruttore per liquidare l’imposta.
LA CARTELLA DI PAGAMENTO E L’AVVISO DI ACCERTAMENTO TARDIVO
La cartella di pagamento emessa in relazione ad un avviso di accertamento che è stato notificato oltre il termine previsto a pena di decadenza è valida. Il contribuente ha l’onere di dover proporre il ricorso, sollevando l’eccezione (C. Cass., Sent. 2006, n. 26361).
IL GIUDICE COMPETENTE PER LA PRESCRIZIONE DEI TRIBUTI
Non è possibile adire il giudice di pace per contestare la prescrizione di un tributo. L’eccezione di prescrizione può comportare l’estinzione della pretesa fiscale per cui la competenza è del giudice tributario (C. Cass., Sent. 19 novembre 2007, n. 23832).
L’IVA
L’iscrizione a ruolo dell’IVA deve avvenire entro il termine di quattro anni e non entro quello decennale di prescrizione, sussistendo l’equiparazione con le imposte sui redditi (C. Cass., Sent. 24 giugno 2011, n. 13929).
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