Cartella esattoriale:  mancata motivazione ed indicazione del responsabile del procedimento - Cassazione sentenza n. 27098 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 27098 depositata il 3 dicembre 2013 intervenendo in materia nullità della cartella di pagamento ha statuito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento è causa di nullità della cartella esattoriale unicamente quando si tratta di ruoli consegnati al concessionario dopo il 1° giugno del 2008. Inoltre l’atto di riscossione emesso in seguito a liquidazione automatica può non essere specificamente motivato se l’importo preteso è inferiore alle imposte dichiarate, ma non versate.

La vicenda ha riguardato una società contribuente a cui veniva notificata una cartella di pagamento a seguito del controllo automatico ex art. 36-bis del DPR n. 600/73. Avverso tale atto la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria che accoglieva le doglianze del ricorrente. Il Fisco proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale contro la sentenza del giudice di prime cure. I giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado annullando per la mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento. Nelle motivazioni, i giudici, affermavano che pur non determinandone la nullità ai sensi dell’articolo 36, comma 4 ter, del decreto legge n. 248/07, convertito con la legge 31/08, in quanto la consegna del ruolo all’agente della riscossione risaliva ad epoca anteriore al 1° gennaio 2008,  rendesse tuttavia la stessa annullabile, in base ai principi generali sull’invalidità degli atti amministrativi.

L’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza proponeva ricorso, basato su un unico motivo, alla Corte Suprema. Il Fisco lamentava la violazione degli articoli 7, L. 212/00 e, 25 DPR 602/73 in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo annullabile, e quindi annullando, la cartella impugnata, per la mancata indicazione dei responsabile del procedimento. Il contribuente ha depositato ricorso incidentale.

Gli Ermellini accolgono la doglianza dell’Agenzia. I giudici di legittimità,  in riferimento all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, ha ribadito l’indirizzo secondo cui la cartella esattoriale, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, pur essendo in violazione dell’articolo 7 comma 2 lett. a) dello Statuto del contribuente, non è affetta né da nullità né da annullabilità, poiché, essendo la norma statutaria priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione l’articolo 21 della L. 241 del 1990, “il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (dello stesso avviso Cass. Sez Trib., sentenze n. 17251 del 2013, n. 4516 del 2012 e SS.UU., sentenza n. 11772 del 2010).

I giudici del Palazzaccio chiariscono, inoltre, che la cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione automatica ex artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72 deve essere specificamente motivata in ragione delle pretese dell’Amministrazione  eccedenti gli importi enunciati nelle dichiarazioni del contribuente, ma non richiede specifica motivazione in relazione a pretese inferiori a detti importi, operando, in tal caso, il principio che la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte determinate nella dichiarazione del contribuente.

Sul punto la S.C. richiama la pronuncia 27140 del 2011, la quale ha sostenuto che la cartella con cui l’Amministrazione Finanziaria chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né l’articolo 3 della L. n. 241 del 1990 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga) né l’articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, dimostrare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione.