La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5129 del 28 febbraio 2017 intervenendo in tema di impugnazione della cartella di pagamento a seguito di controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi ha statuito che non vi è preclusione, alla impugnazione della cartella di pagamento, basata dalla circostanza che essa sia fondata sui dati evidenziati dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente, esercente la professione di avvocato, a cui veniva prima inviato la comunicazione di irregolarità della dichiarazione (cosiddetto “Avviso bonario”) e successivamente veniva notificata una cartella di pagamento. Il contribuente avverso la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale con doglianze riguardanti non solo i vizi della cartella di pagamento. I giudici, di primo grado, aditi accoglievano la doglianza del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza impugnata ritenendo che nella fase di riscossione il ricorso si deve limitare alla contestazione ai soli vizi propri della cartella.
Il contribuente proponeva ricorso avverso la sentenza della CTR con un solo motivo.
Gli Ermellini accolgono, ritenendola fondata, la motivazione del ricorrente. I giudici di legittimità affermano che i giudici di appello hanno violato il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte, il quale statuisce che “l’impugnazione della cartella di pagamento, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 600/73, non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabiIità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono emendabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione (ex multis, Cass. civ., sez. trib., 05-05-2011, n. 9872)”
Pertanto, non solo, la cartella si pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi è sempre impugnabile non solo per vizi formali ma anche nel merito. I giudici di legittimità hanno anche evidenziato e precisato che le conclusioni, errate della CTR, presupporrebbe l’irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono modificabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione (Cass. sent. n. 9872/2011). Per cui risulta evidente che la cartella costituisce il primo atto utile per contestare la debenza dell’imposta richiesta a seguito di controlli automatizzati.