Il comma 618 dell’articolo 1 della legge di stabilità (legge n. 147 del 27 dicembre 2013) prevede la rottamazione delle cartelle di pagamento concernenti i a crediti contestati da parte di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. Una delle condizioni per poter usufruire della sanatoria relativa alla cartelle di pagamento riguarda il termine ultimo dell’affidamento al concessionario per la riscossione stabilito dalla legge 147/2013 al 31 ottobre 2013.
La sanatoria delle cartelle di pagamento prevede l’ammissione a tale chiusura agevolata senza il pagamento degli interessi anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle agenzie fiscali, sia agenzia delle entrate che Agenzia delle Dogane, affidati a Equitalia per la riscossione sempre entro il 31 ottobre 2013.
In base al comma 619 dell’articolo 1 della legge 147/2013 sono esclusi, invece, le somme da riscuotete per effetto di sentenze di condanna della corte dei conti.
Il comma 618 articolo 1 legge 147/2013 prevede che il pagamento del solo importo originario iscritto al ruolo e le somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. Per cui la sanatoria consiste in uno sconto che sarà applicato soltanto sugli interessi sia di mora che di ritardata iscrizione a ruolo. I primi si applicano quando il contribuente ritarda il pagamento di somme iscritte a ruolo.
In particolare questo tipo di interessi è dovuto se il pagamento non avviene trascorsi sessanta giorni dopo la notifica della cartella e viene calcolato dalla “consegna” dell’atto e fino al giorno in cui non è saldato il debito. I secondi, invece, si applicano dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all’agente dei ruoli nei quali tali somme sono iscritte a ruolo. La sanatoria, quindi, non prevede nessuno sgravio delle sanzioni né dell’aggio della riscossione (il compenso percepito da Equitalia e dagli altri concessionari per l’attività svolta).
Altra condizione per il perfezionamento della sanatoria concerne il disposta di cui al comma 620 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014. La predetta norma statuisce che l’importo dovuto dovrà essere pagato dal contribuente in un’unica soluzione ed entro il termine di scadenza ben precisa del 28 febbraio 2014. Oltre quella data non si potrà più accedere alla sanatoria. Quindi al contribuente rimarranno le “solite” armi per difendersi: contenzioso (attenzione che il giudice è diverso a seconda del tipo di credito da riscuotere) o chiedere una rateazione del debito a Equitalia.
Per consentire la procedura la legge di stabilità ha anche previsto che la riscossione dei carichi interessati resti sospesa fino al 15 marzo 2014. Una sospensione che inciderà anche sui termini di prescrizione, visto che saranno congelati anche quelli fino alla stessa data.
L’esito positivo e la chiusura dei conti su cartelle e avvisi comporterà una doppia comunicazione entro il 30 giugno 2014 come statuito dal comma 620 articolo 1 legge di stabilità 2014. Da un lato, Equitalia dovrà informare dell’avvenuta estinzione del debito il contribuente interessato con una comunicazione tramite posta ordinaria. Dall’altro lato, sempre il concessionario della riscossione entro la stessa data dovrà inviare agli enti creditori l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento entro il 28 febbraio in modo da consentire a questi ultimi di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti agli importi ormai già incassati.
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