La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12583 del 22 maggio 2013 interviene in materia di recupero crediti Inps gestione commercianti accogliendo il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento per crediti INPS, affermando che, per cause attinenti il merito, il ruolo esattoriale va impugnato contro l’ente impositore.
Gli Ermellini nella sentenza in commento ricordano che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
- proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell’art. 24, comma 6°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro
- proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata), sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già inziata
- proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
La Suprema Corte nella sentenza in oggetto ha affermato che in riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai punti 1) e 2) unico soggetto legittimato passivo è l’ente impositore; mentre il concessionario del servizio di riscossione è legittimato passivamente in giudizio rispetto all’opposizione agli atti esecutivi.
Gli Ermellini precisano che la stessa Corte Suprema ha chiarito che “la disciplina in tema di inappellabilità, a suo tempo sancita dall’art. 616 c.p.c., è applicabile tanto nei giudizi di opposizione a precetto, quanto in quelli di opposizione a una esecuzione già iniziata (confr. Cass. 30 aprile 2011, n. 9591; id. 29 maggio 2008, n. 14179).
Le peculiarità che, in ragione della esistenza di una procedura esecutiva in atto, caratterizzano la fase iniziale della procedura delle opposizioni proposte a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 2, rispetto a quelle proposte a norma del comma 1 (comb. disp. art. 616 c.p.c., e art. 186 disp. art. c.p.c.), come non incidono sulla natura giuridica del mezzo azionato, che è, e resta, per le une e per le altre, la contestazione dell’an dell’azione esecutiva, e cioè del diritto dell’istante di promuovere l’esecuzione, sia in via assoluta, che relativa (cfr. Cass. 13 novembre 2009, n. 24041), sono perciò stesso insensibili alla collocazione logistica della regola dell’inappellabilità ohm stabilita dall’art. 616 c.p.c. (nel testo sostituito dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1).”
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