La Corte di Cassazione, sezione tributi, con la sentenza n. 24944 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in tema di validità delle cartelle di pagamento ha statuito che la cartella esattoriale deve contenere l’imponibile, l’aliquota e i conteggi degli importi iscritti a ruolo nel caso di accertata dissociazione tra l’intimazione e il titolo. La cartella, in quanto atto della riscossione, presuppone l’iscrizione a ruolo del titolo accertativo dell’obbligazione tributaria per cui deve necessariamente contenere l’intimazione ad adempiere lo specifico obbligo risultante dal ruolo.
La vicenda ha riguardato alcuni contribuenti nei cui confronti era stata emessa un avviso di rettifica del valore di tre immobili, oggetto di dichiarazione di successione, contro cui era stato proposto ricorso accolto parzialmente e divenuta definitiva. Successivamente, contro una cartella di pagamento per Invim, conseguita al passaggio in giudicato di una sentenza di cui sopra, veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze dei contribuenti. L’Ufficio impugnava la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado.
In particolare la CTR “osservava che, secondo i contribuenti, l’iscrizione a ruolo era avvenuta senza indicazione dei nuovi imponibili e senza i calcoli relativi alla liquidazione; e che in effetti l’ufficio avrebbe dovuto manifestare il percorso logico-contabile finalizzato alla determinazione della somma pretesa, posto che il suo operato, per una parte, si era distaccato dalla decisione del giudice tributario.”
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, basandolo su tre motivi di censura, alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza del giudice di merito. Per l’Amministrazione Finanziaria l’Agente della riscossione aveva rispettato il dettame dell’art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, in base al quale la cartella di pagamento deve contenere l’imponibile, l’aliquota e i conteggi degli importi iscritti a ruolo, senza necessaria indicazione degli atti a essa collegati, da cui la pretesa abbia tratto origine, essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze contenendo altresì l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
Infine, l’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che i contribuenti erano a conoscenza degli atti impositivi presupposti dalla cartella esattoriale, sicchè non era loro consentito impugnare la cartella medesima lamentando la mancata conoscenza e/o la mancata allegazione dei criteri in base ai quali la maggiore pretesa era stata accertata in quegli atti presupposti.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso depositato dall’Agenzia. Nelle motivazioni i giudici di legittimità hanno ribadito che la cartella non aveva indicato il nuovo imponibile, ne il meccanismo di calcolo del tributo. La cartella esattoriale è un atto di riscossione che deve sempre contenere l’imponibile, l’aliquota e i conteggi iscritti a ruolo.
I giudici di legittimità hanno, con la sentenza in commento, confermato l’orientamento emerso, con un’ordinanza precedente, la n. 15188 del 18 giugno 2013, con cui veniva sancita la nullità della cartella esattoriale se non risulta essere chiara al suo interno la causale delle somme pretese dal Fisco.
La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente di identificare in maniera agevole la causale delle somme pretese dall’amministrazione finanziaria. In conclusione gli Ermellini ritengono che poiché la cartella di pagamento è un atto amministrativo individuale di esecuzione, adottato dall’agente della riscossione per attivare le procedure per il recupero del credito vi deve essere la massima trasparenza nella cartella di pagamento che deve essere chiara nelle motivazioni e nell’importo chiesto al debitore.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per il Molise sezione VI sentenza n. 692 depositata il 16 settembre 2019 - L'articolo 4 del D.L. n. 119/2018, inerente lo stralcio integrale di tutte le cartelle esattoriali inferiori o pari ai mille euro senza alcuna…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34845 - Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22407 depositata il 15 luglio 2022 - L'omessa indicazione nell'avviso d'accertamento dell'aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 settembre 2022, n. 26399 - Il vizio di violazione o falsa applicazione di ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25222 - Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2668 depositata il 29 gennaio 2024 - Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…