Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 hanno chiarito che il termine di prescrizione della cartella di pagamento, che non venga impugnata nei termini di legge e pertanto diventa definitiva, resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa. In passato, l’Agente della riscossione ha fatto valere in tribunale, con alcune senenze che hanno accolto la tesi, la tesi ( che alla luce della sentenza delle SS. UU. oggi però non più corretta) che qualora la cartella di pagamento non sia stata impugnata nei termini, la stessa sarebbe equiparabile a una sentenza definitiva e, come quest’ultima, si prescriverebbe sempre in 10 anni.

Gli Ermellini hanno statuito che la prescrizione della cartella di pagamento non impugnata segue il suo normale corso, che dipende dalla natura del credito.

I termini di impugnazione e di conseguenza il lasso di tempo affinchè la cartella di pagamento divenga definitiva sono diversi a seconda della tipologia del credito in essa riportata ed in particolare:

  • cartelle di pagamento per tasse e tributi: Il termine di impugnazione è di 60 giorni dalla notifica diventa per cui allo spirate del predetto termine la cartella diventa definitiva. Qualora il destinatario della cartella di pagamento sia assente al momento della consegna del documento, la cartella si considera notificata (e il termine inizia a decorrere) dal giorno in cui il destinatario la ritira all’ufficio postale, ma se vi si reca a partire dall’ 11° giorno successivo al deposito dell’avviso di giacenza, la notifica si considera comunque eseguita il 10° giorno;
  • cartelle di pagamento per multe: Il cui termine di impugnazione dinanzi al giudice di pace, si ricorda, è di solo 30 giorni dalla notifica allo scadere di tale periodo se non impugnata la stessa diventa definitiva Per la notifica valgono le stesse considerazione indicate per le tasse e tributi;
  • cartelle di pagamento per contributi Inps e Inail: diventa definitiva dopo 40 giorni. In tale ipotesi, l’impugnazione che serve per contestare la cartella e non renderla definitiva va presentata alla sezione lavoro del tribunale ordinario.

Cartelle di pagamento: termini di prescrizione 

Vediamo quali sono i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento. Come statuito dalla sentenza a SS. UU. in commento le cartelle di pagamento non cadono in prescrizione tutte nello stesso termine di seguito si elencano alcunii:

  • crediti Inps e Inail per contributi previdenziali: prescrizione in 5 anni;
  • crediti dell’Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva e altre imposte erariali: prescrizione in 10 anni (anche se alcune sentenze indicano il termine in 5 anni);
  • crediti del Comune per multe stradali: prescrizione in 5 anni;
  • crediti dello Stato per canone Rai: prescrizione in 10 anni;
  • crediti della Regione per bollo auto: prescrizione in 3 anni;
  • crediti del Comune per Imu, Tasi, Tari, Tarsu, Ici: prescrizione in 5 anni.

Il calcolo della prescrizione

Il calcolo dello spirare del termine della prescrizione risulta alquanto semplice tenendo, però, in considerazione tutti gli atti interruttivi inviati dall’Agente per la riscossione (sono tutti gli atti notificato per sollecitarti il pagamento). La prima verifica da eseguire è quella di controllare sulla cartella di pagamento la data del credito al fine di verificare se la cartella notificata contenga un credito già prescritto alla data della notifica. Poi occorre verificare, se il credito non è prescritto, il tempo trascorso tra la data della notifica della cartella di pagamento ed il successivo atto che l’Agente della Riscossione ha spedito per il recupero del credito.