Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 hanno chiarito che il termine di prescrizione della cartella di pagamento, che non venga impugnata nei termini di legge e pertanto diventa definitiva, resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa. In passato, l’Agente della riscossione ha fatto valere in tribunale, con alcune senenze che hanno accolto la tesi, la tesi ( che alla luce della sentenza delle SS. UU. oggi però non più corretta) che qualora la cartella di pagamento non sia stata impugnata nei termini, la stessa sarebbe equiparabile a una sentenza definitiva e, come quest’ultima, si prescriverebbe sempre in 10 anni.
Gli Ermellini hanno statuito che la prescrizione della cartella di pagamento non impugnata segue il suo normale corso, che dipende dalla natura del credito.
I termini di impugnazione e di conseguenza il lasso di tempo affinchè la cartella di pagamento divenga definitiva sono diversi a seconda della tipologia del credito in essa riportata ed in particolare:
- cartelle di pagamento per tasse e tributi: Il termine di impugnazione è di 60 giorni dalla notifica diventa per cui allo spirate del predetto termine la cartella diventa definitiva. Qualora il destinatario della cartella di pagamento sia assente al momento della consegna del documento, la cartella si considera notificata (e il termine inizia a decorrere) dal giorno in cui il destinatario la ritira all’ufficio postale, ma se vi si reca a partire dall’ 11° giorno successivo al deposito dell’avviso di giacenza, la notifica si considera comunque eseguita il 10° giorno;
- cartelle di pagamento per multe: Il cui termine di impugnazione dinanzi al giudice di pace, si ricorda, è di solo 30 giorni dalla notifica allo scadere di tale periodo se non impugnata la stessa diventa definitiva Per la notifica valgono le stesse considerazione indicate per le tasse e tributi;
- cartelle di pagamento per contributi Inps e Inail: diventa definitiva dopo 40 giorni. In tale ipotesi, l’impugnazione che serve per contestare la cartella e non renderla definitiva va presentata alla sezione lavoro del tribunale ordinario.
Cartelle di pagamento: termini di prescrizione
Vediamo quali sono i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento. Come statuito dalla sentenza a SS. UU. in commento le cartelle di pagamento non cadono in prescrizione tutte nello stesso termine di seguito si elencano alcunii:
- crediti Inps e Inail per contributi previdenziali: prescrizione in 5 anni;
- crediti dell’Agenzia delle Entrate per Irpef, Irap, Iva e altre imposte erariali: prescrizione in 10 anni (anche se alcune sentenze indicano il termine in 5 anni);
- crediti del Comune per multe stradali: prescrizione in 5 anni;
- crediti dello Stato per canone Rai: prescrizione in 10 anni;
- crediti della Regione per bollo auto: prescrizione in 3 anni;
- crediti del Comune per Imu, Tasi, Tari, Tarsu, Ici: prescrizione in 5 anni.
Il calcolo della prescrizione
Il calcolo dello spirare del termine della prescrizione risulta alquanto semplice tenendo, però, in considerazione tutti gli atti interruttivi inviati dall’Agente per la riscossione (sono tutti gli atti notificato per sollecitarti il pagamento). La prima verifica da eseguire è quella di controllare sulla cartella di pagamento la data del credito al fine di verificare se la cartella notificata contenga un credito già prescritto alla data della notifica. Poi occorre verificare, se il credito non è prescritto, il tempo trascorso tra la data della notifica della cartella di pagamento ed il successivo atto che l’Agente della Riscossione ha spedito per il recupero del credito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2016, n. 23397 - La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 - Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla…
- Commissione Tributaria Regionale per il Molise sezione VI sentenza n. 692 depositata il 16 settembre 2019 - L'articolo 4 del D.L. n. 119/2018, inerente lo stralcio integrale di tutte le cartelle esattoriali inferiori o pari ai mille euro senza alcuna…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 3, sentenza n. 22 depositata il 10 gennaio 2023 - Nel caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento rivolta unicamente a contestare la validità delle cartelle presupposte…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21178 depositata il 5 luglio 2022 - In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina transitoria dettata dall'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 156 del 2005, in tema di…
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 - In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…