I giudici della Suprema Corte con sentenza . 1813 del 26/01/2013 hanno statuito che costituisce giusta causa di licenziamento lo svolgimento da parte del dipendente, anche durante l’orario di lavoro, di un’attività consistente nell’effettuazione di accessi alla rete «web» utilizzando strumenti aziendali per scopi estranei all’azienda, in favore di terzi e con impegno personale, parallelo a quello lavorativo.

NARRATIVA – Un dipendente con funzioni di responsabile dei sistemi informativi e di responsabile dei trattamenti di manutenzione delle apparecchiature «hardware» e «software» installate nonché incaricato delle copie di sicurezza delle banche dati, impugnava innanzi al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, la sanzione disciplinare irrogatagli con lettera del 9 giugno 2006 di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione ed il licenziamento disciplinare intimatogli con missiva del 28 giugno 2006, chiedendone l’annullamento e la condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro con la condanna al risarcimento dei danni, ex art. 18, Stat. lav.

Nella prima contestazione disciplinare conservativa – sanzionata in data 9 giugno 2006 – al lavoratore era stato mosso l’addebito di aver consentito ad altro dipendente – a ciò non autorizzato – di accedere in maniera sistematica e continuativa a tutti i dati relativi alla gestione ed amministrazione del personale e ad altri files ai quali né al ricorrente né ad altro collaboratore era consentito l’accesso.

Quanto alle infrazioni disciplinari poste a fondamento del provvedimento espulsivo le stesse erano: l’aver utilizzato il computer aziendale e la connessione di rete fissa e mobile sia durante, sia al di fuori dell’orario di lavoro, per l’esecuzione di attività lavorativa a favore di estranei, come dimostrato anche dall’inoltro della posta elettronica; l’aver installato sul «notebook» assegnatogli dall’azienda alcuni programmi mediante l’impiego di codici di attivazione abusivamente duplicati.

L’adito giudice, con sentenza del 2007, rigettava integralmente la domanda del lavoratore.

Tale decisione veniva impugnata dal lavoratore innanzi alla Corte di appello di Torino che, con sentenza pubblicata del 2008, rigettava l’appello.

In particolare, la Corte territoriale riteneva provati gli addebiti mossi all’appellante – sia con riferimento alla contestazione sfociata nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni che riguardo a quelle poste a base del licenziamento – valutando come proporzionate alla gravità degli stessi le sanzioni irrogate, in considerazione del delicato ruolo che il dipendente rivestiva in azienda, di responsabile dei sistemi informativi.

SVOLGIMENTO – Il lavoratore ricorreva, pertanto, per Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la sanzione espulsiva proporzionata alla gravità degli addebiti senza considerare una serie di circostanze quali: la tolleranza della «navigazione» in internet da parte del datore di lavoro; l’assenza di un regolamento sull’uso di internet; l’assenza di intenzionalità del ricorrente e la comprovata giustificazione dello svolgimento di attività di autoformazione; l’assenza di qualsiasi contestazione circa l’esatto adempimento delle prestazioni lavorative; il buon rendimento del lavoratore; l’assenza di interferenze con l’attività lavorativa e, quindi, di qualsivoglia danno patrimoniale per l’azienda; la completa gratuità dell’attività svolta dal ricorrente che non aveva tratto dalla stessa alcun profitto. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo di ricorso, osservando che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che tutti gli elementi, di cui, secondo il ricorrente, non si sarebbe tenuto conto, non potevano valere ad attenuare la gravità dei fatti addebitati al dipendente, proprio in considerazione del particolare ruolo ricoperto dallo stesso in azienda che aveva come presupposto necessario la sussistenza di un forte vincolo fiduciario, rimasto gravemente minato dai fatti addebitati nella contestazione disciplinare e tenuto conto anche del precedente disciplinare. La Corte di cassazione ha, quindi, ritenuto che costituisce giusta causa di licenziamento lo svolgimento da parte del dipendente, anche durante l’orario di lavoro, di un’attività consistente nell’effettuazione di accessi alla rete «web» utilizzando strumenti aziendali per scopi estranei all’azienda, in favore di terzi e con impegno personale, parallelo a quello lavorativo. La Corte ha anche tenuto a sottolineare che non rilevava la durata del collegamento con il «web» ma proprio il tipo di attività svolta nel corso della connessione.

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