CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI – Comunicato 21 settembre 2021
Riepilogo scadenze del 30/09/2021 e modalità di pagamento
Si riepilogano di seguito le scadenze e relative modalità di pagamento del 30/09/2021
Termine di pagamento | Tipo di contributo | Modalità di pagamento |
30/09/2021 | Quarta rata eccedenze contributive 2020 | A seconda della scelta in sede di PCE 2020: SDD con valuta 30/09/2021 o MAV, già disponibile nella sezione “documenti” dell’area riservata. |
30/09/2021 | Termine pagamento 50% contributi sospesi per emergenza Covid. Eccedenze contributive 2019: 2^ rata (scad. 31/03/2020), 3^ rata (scad. 30/06/2020) e 4^ rata (scad. 30/09/2020) Minimi 2020: 1^ rata (scad. 31/05/2020) e 2^ rata (scad. 02/11/2020) | MAV da autogenerarsi con il servizio PCS. |
30/09/2021 | Prima rata/rata unica contributi minimi 2021 | Per chi ha optato per il pagamento tramite MAV: Contributi soggettivo e integrativo: MAV da autogenerarsi con il servizio PPC con possibilità di escludere la contribuzione soggettiva minima qualora si intenda presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi ex art. 1, c. 20 della L. 178/2020 (da effettuarsi esclusivamente con il servizio online DEC entro il 31/10/2021) essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (clicca qui per consultare la guida informativa). Chi ha autogenerato il MAV della prima rata dei contributi minimi 2021 anche con il contributo soggettivo 2021 deve provvedere al relativo versamento entro il 30/9/2021 e in caso di successiva presentazione e accoglimento della domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi ex art. 1, c. 20 della L. 178/2020 (da effettuarsi esclusivamente con ilservizio online DECentro il 31/10/2021) la Cassa provvederà ad effettuare i conguagli del maggior contributo soggettivo versato. Per chi ha autorizzato il pagamento tramite SDD: |
Con riferimento alla prima rata/rata unica dei contributi minimi 2021 si precisa quanto segue.
Si ricorda che la Cassa ha disposto la proroga al 30/09/2021 della prima rata/rata unica dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’art. 1 co. 20 della L. 178/2020 (esonero parziale dal versamento del contributo soggettivo 2021).
Il 27/07/2021 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale con il quale lo Stato ha fissato i criteri applicativi dell’esonero parziale. Consulta la guida dove sono riepilogati i requisiti e tutte le altre informazioni sul tema.
Il Decreto fissa al 31/10/2021 il termine ultimo entro il quale presentare la domanda di esonero parziale mentre il 30/09/2021 scade il termine per il versamento della prima rata di contribuzione minima 2021.
Conseguentemente, coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale (clicca qui per consultare la guida informativa) e intendessero presentare domanda di esonero parziale dal versamento del contributo soggettivo 2021 (domanda da effettuarsi esclusivamente con il servizio online DEC entro il 31/10/2021) devono entro il 30/09/2021 procedere come segue.
1.In caso di autorizzazione all’addebito dei contributi minimi con SDD: revocare presso il proprio istituto di credito l’addebito della contribuzione minima 2021 e procedere, una volta ricevuta la comunicazione da parte della Cassa di SDD insoluto, alla generazione e al pagamento del MAV dei contributi minimi 2021 utilizzando il servizio PPC – Portale Pagamento Contributi, disponibile tra i servizi online, deselezionando il contributo minimo soggettivo 2021.
2.In caso di versamento dei contributi minimi con MAV: procedere alla generazione e al pagamento del MAV dei contributi minimi 2021 utilizzando il servizio PPC – Portale Pagamento Contributi, disponibile tra i servizi online, deselezionando il contributo minimo soggettivo 2021.
3.In caso di MAV autogenerato anche con il contributo soggettivo 2021 deve provvedere al relativo versamento entro il 30/09/2021 e in caso di successiva presentazione e accoglimento della domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi la Cassa provvederà ad effettuare i conguagli del maggior contributo soggettivo versato.
A coloro che alla data del 15/09/2021 hanno già presentato domanda di esonero (e la stessa non risulta già denegata per carenza di altri requisiti) la Cassa non richiederà il versamento del contributo minimo soggettivo 2021.
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