Cassa forense e dati dell'Amministrazione finanziaria per i controlli - Cassazione sentenza n. 18730 del 2013La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18730 del 06 agosto 2013 interviene in tema di contributi previdenziali dovuti alla Cassa forense affermando che la stessa può recuperare i contributi non versati dagli iscritti grazie ai controlli dell’Agenzia delle Entrate. La cartella di pagamento può basarsi sulle eccedenze IRPEF e IVA rilevate a partire dalle informazioni ottenute dal Fisco su dichiarazioni dei redditi e accertamenti definitivi compiuti sugli iscritti. 

La controversia ha tratto origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento per contributi dovuti alla Cassa forense per gli anni 1987, 1996, 2001 e 2002. L’avvocato a cui era stata notificata la cartella di pagamento propose ricorso al Tribunale che accolse parzialmente le doglianze del ricorrente, con conseguente annullamento parziale della cartella. Avverso la decisione di primo grado  fu proposto ricorso al giudice di appello che rigettava integralmente  l’opposizione dell’avvocato. Il legale ricorse alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza di appello.

Gli Ermellini investiti dell’esame della controversia  hanno spiegato, tra l’altro, che Legge n. 576 del 1980 (applicabile ratione temporis) consente alla Cassa forense di avvalersi “in ogni tempo” della conoscenza degli imponibili che l’Amministrazione finanziaria ha legittimamente acquisito ai fini della riscossione. Tale previsione non incide, tuttavia, sulla disciplina della prescrizione (art. 19, L. n. 576 del 1980). Insomma, l’ente previdenziale può ottenere dagli Uffici competenti per le imposte dirette e indirette i dati fiscali che riguardano tutti gli iscritti. E tanto in via di accertamento sostitutivo dell’obbligo contributivo costituito a carico di chi esercita la professione forense.

I Supremi giudici hanno poi ricordato che la “ratio finale” dell’obbligo imposto dalla Legge n. 576 del 1980, art. 17, è di consentire alla Cassa forense di riscuotere i contributi obbligatori e in relazione ai quali – oltre che agli accessori e alle sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge – la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all’ente previdenziale, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 (Legge 576 del 1980, art. 19, comma 2). Ne consegue che coloro che sono obbligati a renderla possono provvedervi sempre (cfr. Cass. SS.UU. Sentenza n. 20219 del 2012).