La circolare dell’INPS n. 78 del 27 giugno 2020 ha precisato i termini di scadenza per la presentazione delle domande di CIG alla luce del D.L. n. 18 del 2020 e successive modifiche. Nella circolare, ai fini del termine di scadenza, si distinguono due tipologie la richiesta di CIG senza anticipo del 40% e quella con la richiesta di anticipo del 40% delle ore di cassa integrazione.
Pagamento diretto con richiesta di anticipo
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 22-quater del decreto Cura Italia, nonché del richiamo operato al comma 1 dell’articolo 22-quinquies, la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in deroga e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
L’INPS chiarisce che per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi (22 settimane complessive) ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle (tredici settimane complessive), per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.
Inoltre l’Istituto ha precisato che l’applicazione della misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, autorizzate dall’Inps, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41, in particolare laddove la predisposizione del citato modello, per specifiche circostanze legate al processo di autorizzazione della domanda ovvero alle specificità dei rapporti di lavoro sottostanti, risulti particolarmente complessa.
Oltre ciò è previsto un ulteriore adempimento a carico del datore di lavoro, il quale deve inoltrare all’INPS il modello SR41 per l’intero periodo della domanda, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio.
L’Inps chiarisce che procederà al recupero delle somme nei seguenti casi:
- in cui gli importi anticipati siano in eccesso rispetto a quelli che risultino spettante in fase di saldo con il modello SR41;
- gli importi siano anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello Sr41, risultino non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
- il modello SR41 non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati
L’INPS precisa che in fase di prima applicazione, nel caso di un significativo afflusso di domande a pagamento diretto con contestuale richiesta di anticipazione che deve essere corrisposta entro 15 giorni dalla domanda di integrazione salariale, per assicurare il rispetto di tale termine e consentire la rapida erogazione delle anticipazioni in favore dei lavoratori, il pagamento delle stesse sarà disposto a seguito di un procedimento di pre-istruttoria che effettuerà controlli automatici di validità e congruenza dei dati forniti, per garantire la corretta liquidazione della prestazione.
Pertanto evidenzia l’INPS nella circolare in commento che l’azienda richiedente avrà, quindi, cura di porre particolare attenzione nel presentare la domanda a pagamento diretto con anticipo di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, o di assegno ordinario, sia in ordine alla correttezza dei dati trasmessi che alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in relazione al tipo di integrazione salariale richiesto (CIGO, CIGD, Assegno Ordinario). Ciò al fine di evitare che la domanda di integrazione salariale sia oggetto di una Reiezione o di un Annullamento in fase di supplemento di istruttoria e, di conseguenza, che l’anticipo eventualmente già erogato risulti indebito (per la gestione degli indebiti si rinvia al successivo paragrafo n. 6).
L’esito dell’iter istruttorio è verificabile da parte dell’azienda accedendo alla funzione “Esiti” presente nella procedura di presentazione delle istanze.
Pagamento diretto senza richiesta di anticipo
Le le richieste di pagamento diretto senza anticipazione possono essere presentate entro il termine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, salvo il termine del 17 luglio 2020 qualora lo stesso sia più favorevole.
Pagamento a saldo e gestione degli eventuali indebiti
L’INPS dedica un intero paragrafo della circolare in commento precisando che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 52/2020, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Si precisa che, al fine di consentire l’elaborazione del saldo, il datore dovrà inviare, nei termini sopra indicati un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto in domanda.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Si procederà, di contro, al recupero, nei confronti del datore di lavoro, così come previsto dal comma 4 del citato articolo 22-quater, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:
- anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
- anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
- il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.
Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria, di cui al precedente paragrafo n. 4, si procederà, parimenti, al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria:
- siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;
- siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente.
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