Con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del decreto legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) è stato inserito l’articolo 19 bis, norma di interpretazione autentica, che ha statuito che “Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.”

Con la predetta norma, al fine di evitare ogni incertezza ed al fine di preservare i livelli occupazionali dei lavoratori messi in integrazione salariale, il legislatore ha voluto chiarire che per tutti i rinnovi o proroghe dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o in somministrazione dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali non trovano applicazione i vincoli e/o limitazioni del D.Lgs. m. 81 del 2015.  Inoltre con l’interpretazione autentica si è consentito di “sanare” il modus operandi dei datori di lavoro che avevano proceduto a rinnovi o proroghe in presenza di vincoli normativi contrari.

In particolare, al fine di permettere l’erogazione del trattamento integrativo in favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, prorogato o rinnovato, il legislatore ha previsto la deroga alle seguenti norme:
  1. articolo 20, comma 1, lettera c) che vieta l’assunzione di lavoratori a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardano dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;
  2. articolo 21, comma 2, che statuisce che nel caso un lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro dieci giorni (di calendario) dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni (anche questi di calendario) dalla data di scadenza di un contratto superiore a tale limite, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato;
  3. articolo 32, comma 1, lettera c) che prevede il divieto dell’utilizzazione di lavoratori in somministrazione presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.

Pertanto la norma in commento autorizza i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale “emergenza da Covid-19” al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corsoanche a scopo di somministrazione, in deroga a specifiche disposizioni vigenti.