Si ricorda che gli studi professionali con un numero di dipendenti superiori a 5 unità versano contributi al Fondo di integrazione salariale, c.d. FIS per cui possono accedere all’assegno ordinario, previsto dall’art. 19 del d.l. 18/2020 diversa è la situazione, la maggior parte, di quegli studi professionali con meno di 5 dipendenti. Con l’accordo per gli Studi professionali del 3 ottobre 2017 è stato previsto che “le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti Collettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per il settore STUDI PROFESSIONALI che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.”
Pertanto il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali ha il compito di tutelare i dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Il predetto fondo è stato istituito con il D.M. 27 dicembre 2019, n. 104125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020. L’articolo 11 del predetto D.M. individua le situazioni di intervento sono:
  1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  2. situazioni temporanee di mercato – ed all’art.  21 – (a) riorganizzazione aziendale;
  3. crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  4. contratto di solidarietà – del d.lgs. n. 148 del 2015
Per la determinazione della soglia dimensionale, da determinare in base all’art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 148 del 2015, che consente l’iscrizione al FIS gestito dall’INPS ossia più di 5 dipendenti, vengono computati anche gli apprendisti.
Per gli studi professionali iscritti al FIS, possono aver diritto all’assegno ordinario, disciplinato dall’art. 19 del d.l. 18/2020, il quale prevede che, al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione a causa del COVID-19.
Per la presentazione della domanda per la richiesta di intervento con la causa del COVID-19 è stata prevista una disciplina semplificata, che si illustra di seguito:
  1. non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  2. non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  3. non si tiene conto dei seguenti limiti:
    • limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
    • limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
    • limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  4. i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  5. non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  6. il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per l’intervento di sostegno il termine della presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, in deroga alla disciplina ordinaria, potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per la presentazione della domanda occorre utilizzare esclusivamente il canale telematico presente sul sito www.inps.it, cliccando su:

  1. servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”,
  2. voce “Servizi per aziende e consulenti”,
  3. la voce del menù “CIG e Fondi di solidarietà”,
  4. selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

A differenza di ciò che accade nella procedura ordinaria per la domanda con la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” non occorre allegare la scheda causale e neppure ogni altra documentazione probatoria. Salvo, nei casi in cui occorre preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Cassa integrazione in deroga

Per gli studi professionali con un numero di dipendenti inferiori a 5 unità e che non aderiscono al Fondo di integrazione salariale possono accedere alla Cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. I lavoratori destinatari dell’integrazione sono coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, in forza di assunzione, anche a tempo determinato, alla data del 23 febbraio 2020.

Si ricorda che per l’attivazione della procedura della Cassa integrazione in deroga occorre che le Regioni procedano alla sottoscrizione con le parti sociali appositi accordi.

Risulta possibile per gli studi professionali usufruire delle misure stabilite da:

  • EBIPRO (www.ebipro.it), l’ente bilaterale per gli studi professionali, istituito dal ccnl 17 aprile 2015, il 14 marzo 2020 ha approvato una serie di misure per straordinarie per tutelare i professionisti colpiti dal COVID-19, prevedendo le seguenti misure:
    • sostegno al reddito;
    • incentivare lo Smart working;
    • accesso al credito.
  • CONFPROFESSIONI Lombardia e FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS Lombardia, hanno siglato il 14 marzo 2020 un Comunicato congiunto per gli Studi professionali  della Lombardia che ricorrono agli ammortizzatori sociali, informando gli Studi Professionali di aver concordato una specifica modalità di richiesta della consultazione sindacale prevista dall’art. 5 punto 2 dell’”Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e indennità per lavoratori autonomi in Lombardia” dell’11/3/2020. Di conseguenza:
    1. i datori di lavoro che applicano il CCNL degli Studi Professionali del 17 aprile 2015 e che per motivi previsti dall’Accordo, hanno dovuto ricorrere o ricorreranno a una riduzione o alla sospensione dell’attività lavorativa per i propri dipendenti, potranno richiedere la consultazione inviando il “Modello di richiesta” allegato al presente comunicato all’indirizzo PEC nordovest@pec.confprofessioni.eu
    2. i modelli pervenuti al suddetto indirizzo saranno condivisi in tempo reale con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per il successivo esame congiunto.