INPS – Circolare 15 giugno 2022, n. 69
Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Precisazioni in merito all’obbligo contributivo previsto dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni in merito agli obblighi contributivi dei datori di lavoro che accedono alle prestazioni di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
Con la circolare n. 179/2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021). In particolare, il comma 286 del citato articolo 1 ha previsto che, al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
Con la citata circolare è stato altresì precisato che il comma 287 dell’articolo 1 in commento prevede che l’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 286 è contenuto nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell’articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, comunque, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Inoltre, al fine di determinare l’ambito di applicazione delle disposizioni in argomento, si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale, escludendo chi vi accederebbe per la prima volta. Considerato, inoltre, l’ambito di applicazione delle disposizioni in parola, riferite a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, con la circolare n. 179/2021 è stato, inoltre, chiarito che gli ulteriori dodici mesi non possano essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale “COVID-19”.
Con la richiamata circolare n. 179/2021 è stato infine precisato che i trattamenti, finalizzati al compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le medesime unità di crisi. La Regione/Provincia autonoma deve dare atto nel decreto di concessione della misura che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.
Da ultimo, si rammenta che, come esplicitato nel decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, per la prestazione in commento è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto da parte dell’INPS. Al riguardo, trattandosi di integrazione salariale in deroga, ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148/2015, inserito dall’articolo 26-quater del decreto-legge n. 4/2019, il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (cfr. la circolare n. 62/2021 e il messaggio n. 3556/2021) entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
2. Applicazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015
Con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – non avendo il decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, nulla disposto al riguardo e considerando che l’articolo 46, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 148/2015, ha abrogato l’articolo 8, commi da 1 a 5 e 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 – il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.
Pertanto, la disciplina di cui al citato articolo 5 si applica anche alla cassa integrazione guadagni in deroga (cfr. le circolari n. 56/2016 e n. 9/2017).
Ne consegue che i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2021 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
In particolare, si rammenta che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Tenuto conto, come anticipato, che per le integrazioni salariali di cui all’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge di Bilancio 2021, è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le imprese autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129/2015, al quale si rinvia.
3. Datori di lavoro tenuti al versamento contributivo al Fondo di Tesoreria
Si rammenta, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
4. Istruzioni contabili
La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà, come di consueto, il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005”. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti di nuova istituzione:
– GAU00381 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale per l’accesso alla cassa integrazione salariale in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni e Provincie autonome – art. 1, commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
– GAU21281 per la rilevazione del contributo addizionale per la cassa integrazione salariale in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni e Provincie autonome – art. 1, commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.
Allegato 1
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU00381 |
Denominazione completa | Credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale per la cassa integrazione salariale in deroga erogata nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni e Provincie autonome – art. 1, commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
Denominazione abbreviata | CR.ADD.CIGD PO.A.A44BD148/15-A1C286-288 L178/20 |
Validità/Movimentabilità | Mese 02 Anno 2022/M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU21281 |
Denominazione completa | Contributo addizionale per la cassa integrazione salariale in deroga erogata nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni e Provincie autonome art. 1, commi da 286 a 288 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 |
Denominazione abbreviata | CTR.ADD.CIGD PO.A.A44BD148/15-A1C286-288 L178/20 |
Validità/Movimentabilità | Mese 02 Anno 2022/M. P |
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