Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
Nell’allegato al messaggio INPS in commento vengono elencate le aziende che possono accedere all’istituto della CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) che di seguito si elencano:
✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
✓ imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
✓ imprese addette all’armamento ferroviario;
✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
✓ imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
✓ imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Modalità di presentazione della domanda
- La richiesta va inoltrata telematicamente, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”;
- Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori;
- Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Infatti il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Le principali novità
Al fine di favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali la normativa ha previsto che:
- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Erogazione delle prestazioni
Inoltre viene ribadito che oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Assegno ordinario
L’assegno ordinario costituisce una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS). Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 statuisce che le “organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta’ bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto (trattasi della CIGO e CIGS), con la finalita’ di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attivita’ lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.”
Beneficiari
✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
✓ Per i Fondi di solidarietà di settore:
- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Si fa presente che il Decreto legge n. 18 del 2020, in deroga alla normativa di cui al Dlgs 148/15 e del decreto interministeriale 94343/16 (che prevede la concessione alle sole aziende avente un organico medio superiore alle 15 unità), prevede l’erogazione dell’assegno ordinario anche ai dipendenti di aziende tutelate dal Fondo di integrazione salariale (Fis) che occupano mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente.
I destinatari del Fondo di integrazione salariale (Fis) sono i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi
Pertanto riveste particolare attenzione la determinazione della consistenza dell’organico aziendale al fine di stabilire a quale soggetto va indirizzata la richiesta di integrazione salariale. La consistenza dell’organico aziendale va verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente ( nel calcolo della media – rilevano anche i decimali).
Tale verifica assume particolare importanza per quelle aziende che subiscono continue oscillazione del numero dei lavoratori in forza. Sul tema l’INPS ha precisato che l’obbligo contributivo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti. Lo stesso si dica per la possibilità di ricorrere alle prestazioni.
Pertanto ai fini dell’accesso all’assegno ordinario (FIS) occorre verificare la situazione dell’organico medio nel occupazionale nel semestre precedente il periodo di paga in cui ha inizio la sospensione dei lavoratori.
Esempi:
- qualora nel mese di marzo 2020 la media occupazionale fa rientrare l’azienda nel campo di operatività del Fis, la richiesta di integrazione salariale con l’erogazione dell’assegno ordinario, nel caso di sospensione a marzo 2020, va presentata telematicamente al predetto Fondo attraverso il sito dell’INPS in quanto in relazione alle esigenze eccezionali del Covid 19, viene riconosciuto anche alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Tale facoltà rimane invariata nche se nei mesi successivi (compreso quello in cui si inoltra la domanda di intervento del Fis) la media scende sotto i cinque addetti.
- diversamente, invece, qualora nel mese di marzo 2020, la media occupazionale sia pari o al di sotto dei cinque dipendenti la richiesta di integrazione salariale, in caso di sospensione, dovrà essere inoltrata, ai sensi dell’articolo 22 del dl n. 18/2020, alle Regioni poiché il datore di lavoro potrà ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (Cigd), in base alla previsione contenuta nell’articolo 22 del Dl 18/2020.
In ultimo si rammenta che per il 2020 non trova applicazione il c.d. tetto aziendale di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (collegamento della prestazione alla contribuzione versata) e soprattutto durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non sono riconosciuti ai lavoratori assegni per il nucleo familiare.
Ambito di applicazione
L’INPS al punto 7.1 della circolare n. 176 del 9 settembre 2016 ha precisato che i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del D.I. 94343/2016 continueranno ad essere contraddistinti dal c.a. “0J”, che, dal 1 gennaio 2016, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 94343/2016 (Fondo integrazione salariale)”.
A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0J” (zero J) ai datori di lavoro potenzialmente interessati, a prescindere dal requisito dimensionale, tra quelli inseriti nella tabella allegata e cui l’ambito di applicazione è stato esteso come da indicazioni al punto 2.1 e a quelli precedentemente esclusi in quanto datori di lavoro non imprese. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. I medesimi potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “0J” sul Cassetto previdenziale Aziende.
Si rappresenta che, come riportato nella circolare n. 100/2014, il codice di autorizzazione “0J” era stato attribuito centralmente alle imprese potenzialmente interessate al Fondo residuale già inserite nelle tabelle allegate ai messaggi n. 6897/2014 e n. 8673/2014, a prescindere dal requisito dimensionale. Per tali aziende, pertanto, non si procederà a nuova attribuzione centralizzata. Le sedi sono inviate a verificare il corretto mantenimento del codice di autorizzazione.
Tuttavia, in considerazione della natura non esaustiva ma meramente indicativa delle specifiche contenute nella nuova tabella allegata alla presente circolare, le strutture INPS interessate sono autorizzate ad attribuire, autonomamente, il c.a. “0J” anche a tipologie di datori di lavoro non riportate espressamente nell’elencazione di cui alla tabella, ma in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (e resi noti dall’Istituto con le relative disposizioni amministrative) ai fini dell’iscrizione al Fondo di integrazione salariale (es. datori di lavoro appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale; datori di lavoro non rientranti tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, etc.).
Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0J” il controllo del requisito occupazionale di più di 5 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di cinque dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l’eventuale modifica, del seguente codice di autorizzazione:
“6G” che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale”.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l’eventuale modifica, del seguente codice di autorizzazione:
“2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.
Si evidenzia che è stato necessario istituire due diversi codici di autorizzazione per le aziende che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, in quanto, come esplicitato nel paragrafo 6.1 della presente circolare, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata alla sede Inps competente a cura del datore di lavoro.
Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale – di norma – deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.
È opportuno tenere presente che tale distinzione sussiste in presenza di attività ascrivibili a tutele salariali differenziate tra Cassa integrazione e Fondi di solidarietà.
Alla luce della ratio delle disposizioni di cui al D.lgs. n.148/2015 e in via eccezionale rispetto ai criteri appena illustrati, laddove – per l’esercizio di attività economiche autonome l’una dall’altra – si è in presenza di inquadramenti previdenziali in ambiti diversi, sprovvisti di ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà), rispetto ai quali opera il Fondo di integrazione salariale–ai fini del requisito occupazionale (+5 o +15 dipendenti), dovranno essere sommati tutti i lavoratori mediamente occupati (senza arrotondamenti) nelle posizioni aperte in relazione alle attività in questione (es. 1 posizione nel Commercio con 3,83 dip. in media e 1 posizione nel Terziario con 1,33 dip. in media – totale 5,16 dip. in media).
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per l’assegno ordinario, in deroga alla disciplina ordinaria, può essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa con le seguenti modalità:
- la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”; - alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
- nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda;
- le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
Erogazione delle prestazioni
Inoltre viene ribadito che oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Con il decreto legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia ) si è esteso il trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con i seguenti limiti e caratteristiche:
- per un periodo non superiore a nove settimane;
- a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;
Non trova applicazione e quindi sono esclusi:
- datori di lavoro domestico.
- datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
E’ possibile consultare altre informazioni fornite dall’Istituto dal contenuto dell’allegato al messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 sotto riportato.
Regioni | Accordo | Note |
Abruzzo | In via di definizione | |
Basilicata | In via di definizione | |
Calabria | Con comunicato stampa del 23 marzo 2020 è stato reso noto che è pronto. Il testo non è ancora ufficializzato | |
Campania | Accordo 19 marzo 2020 | |
Emilia-Romagna | Accordo 20 marzo 2020 | L’accordo integra quello sottoscritto il 6 marzo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020. |
Friuli Venezia Giulia | In via di definizione | |
Lazio | Avviato un primo confronto con le Parti Sociali | Per la stipula si attende il decreto ministeriale per il riparto delle risorse alle Regioni |
Liguria | Accordo 20 marzo 2020 | |
Lombardia | In via di definizione | L’accordo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020 è stato sottoscritto l’11 marzo. |
Marche | Accordo 20 marzo 2020 | |
Molise | In via di definizione | Le imprese fino a 5 dipendenti possono già presentare domanda |
Piemonte | In via di definizione | |
Puglia | Accordo 20 marzo 2020 | |
Sardegna | In via di definizione | |
Sicilia | In via di definizione | |
Toscana | Accordo 18 marzo 2020 | Per l’operatività si attende il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale. |
Umbria | In via di definizione | |
Valle D’Aosta | In via di definizione | |
Veneto | In via di definizione | L’accordo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020 è stato sottoscritto il 10 marzo |
Provincia Autonoma Di Trento | In via di definizione | |
Provincia Autonoma Di Bolzano | In via di definizione |
Messaggio INPS del 20 marzo 2020 n.1287
Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid.
Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante
Il direttore Generale
Gabriella di Michele
Allegato
EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA
Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19
Tabella Fondo integrazione salariale da 1° gennaio 2016
di cui alla Circolare numero 176 del 09-09-2016
| Settore | CSC CA |
| Industria | 1.XX.XX con 4A e se 3X solo tra +5 e ≤15 con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15 con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e ≤15 |
| 1.15.04 escluso se 2X | |
| 1.15.05 e 1.15.06 con 2E solo tra +5 e ≤15
| |
| 1.18.08 escluso se 1M | |
| 1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01 | |
| Enti | 2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione) |
| Credito, Assicurazioni, Tributi | 6.01.XX escluso se 3D o 3F 6.02.XX escluso se 2V 6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi) |
| Terziario | 7.01.XX – 7.02.XX – 7.03.01 solo tra +5 e ≤50 |
| 7.04.01 se con 3X o 3B solo tra +5 e ≤50 | |
| 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 – 7.05.04 | |
| 7.06.01 – 7.06.02 | |
| 7.07.01 – 7.07.02 | |
| 7.07.03 escluso se 9U | |
| 7.07.04 | |
| 7.07.05 se con 3X solo tra +5 e ≤15 | |
| 7.07.06 | |
| 7.07.07 | |
| 7.07.08 escluso se 9A se 5J e 5K solo se +5 e ≤15 | |
| 7.07.XX con 4A e se con 5K e 5J solo se +5 e ≤15 | |
| 7.07.09 escluso se 1M |
| Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori e Barcaioli) |