Il Ministero del lavoro ha evidenziato che i datori di lavoro, in giornate da temperatura elevata, possono richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo. Anche l’Inps e l’INAIL hanno emanato circolari e messaggi ed inoltre con un comunicato congiunto hanno informato della pubblicazione delle linee guida recentemente aggiornate sulle temeprature elevate.

Con l’emanazione della nota 5056 del 13 luglio 2023 l’Ispettorato nazionale del Lavoro, rivolta ai datori di lavoro e agli ispettori, vengono elencati le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori. Nella nota sono riepilogate le precedenti istruzioni fornite con la nota INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le indicazioni operative della nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.

Con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021 l’ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati  a temperature eccessivamente elevate  raccomandando  la necessità di  intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico. 

Nella suddetta nota l’INL evidenziava come in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°),  che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi  esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso. 

L’INL nella nota n. 4639/2021 richiama il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017  in tema di cassa integrazione  in cui l’istituto   affermava che:” Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.  Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore”

Viene chiarito che le richieste di Cassa integrazione ordinaria  per “eventi meteo” vanno accompagnate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 del 2016 da una relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni mentre sul bollettino meteo l’Istituto  informa che  acquisirà d’ufficio i bollettini meteo  dalle autorità competenti e non c’è bisogno  quindi di  allegarli.   

Inoltre l’INPS con  il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022 ha chiarito sulla possibilità, per temperature oltre i 35 gradi, per i datori di lavoro di sospendere l’attività lavorativa e richiedere la cassa integrazione. Nel suddetto messaggio si precisa che la CIG per temperature elevate può essere ampiamente riconosciuta ai richiedenti, e ciò dunque nei casi in cui:

  • la temperatura effettiva sul luogo di lavoro è almeno pari ai 35° centigradi;
  • la temperatura è al di sotto dei 35 gradi centigradi, considerando la temperatura percepita dal corpo umano (che come è noto può essere più alta di quella segnata dai termometri).

La cassa integrazione ordinaria viene riconosciuta per tutti i casi in cui il datore di lavoro, a seguito della comunicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, procede alla sospensione / riduzione delle lavorazioni in corso per ragioni connesse ai rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, fermo restando che le suddette cause non debbano essere imputabili alla condotta del datore di lavoro stesso o dei lavoratori.

Da ultimo l’INPS con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 sulla possibilità di procedere, da parte dei datori di lavoro, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, di ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”. Inoltre chiarisce che anche “temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale”.

Infine l’INPS ricorda che a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge di Bilancio 2022 (legge 31 dicembre 2021, n. 234) possono ricorrere alla sospensione/riduzione delle attività per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40, D.lgs. n. 148/2015).

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