Il Ministero del lavoro ha evidenziato che i datori di lavoro, in giornate da temperatura elevata, possono richiedere la cassa integrazione per caldo eccessivo. Anche l’Inps e l’INAIL hanno emanato circolari e messaggi ed inoltre con un comunicato congiunto hanno informato della pubblicazione delle linee guida recentemente aggiornate sulle temeprature elevate.
Con l’emanazione della nota 5056 del 13 luglio 2023 l’Ispettorato nazionale del Lavoro, rivolta ai datori di lavoro e agli ispettori, vengono elencati le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori. Nella nota sono riepilogate le precedenti istruzioni fornite con la nota INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le indicazioni operative della nota prot. INL 4753 del 26/07/2022.
Con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021 l’ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati a temperature eccessivamente elevate raccomandando la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico.
Nella suddetta nota l’INL evidenziava come in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso.
L’INL nella nota n. 4639/2021 richiama il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 in tema di cassa integrazione in cui l’istituto affermava che:” Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.
A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore”
Viene chiarito che le richieste di Cassa integrazione ordinaria per “eventi meteo” vanno accompagnate ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 del 2016 da una relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni mentre sul bollettino meteo l’Istituto informa che acquisirà d’ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti e non c’è bisogno quindi di allegarli.
Inoltre l’INPS con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022 ha chiarito sulla possibilità, per temperature oltre i 35 gradi, per i datori di lavoro di sospendere l’attività lavorativa e richiedere la cassa integrazione. Nel suddetto messaggio si precisa che la CIG per temperature elevate può essere ampiamente riconosciuta ai richiedenti, e ciò dunque nei casi in cui:
- la temperatura effettiva sul luogo di lavoro è almeno pari ai 35° centigradi;
- la temperatura è al di sotto dei 35 gradi centigradi, considerando la temperatura percepita dal corpo umano (che come è noto può essere più alta di quella segnata dai termometri).
La cassa integrazione ordinaria viene riconosciuta per tutti i casi in cui il datore di lavoro, a seguito della comunicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, procede alla sospensione / riduzione delle lavorazioni in corso per ragioni connesse ai rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, fermo restando che le suddette cause non debbano essere imputabili alla condotta del datore di lavoro stesso o dei lavoratori.
Da ultimo l’INPS con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 sulla possibilità di procedere, da parte dei datori di lavoro, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, di ricorrere al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”. Inoltre chiarisce che anche “temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale”.
Infine l’INPS ricorda che a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge di Bilancio 2022 (legge 31 dicembre 2021, n. 234) possono ricorrere alla sospensione/riduzione delle attività per “eventi meteo” anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40, D.lgs. n. 148/2015).
Allegati
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” – Temperature elevate - Indicazioni - INPS - Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023
- INPS - Messaggio 19 maggio 2020, n. 2066 - Istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e…
- Lavoro: istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate - INAIL - Comunicato 26 luglio 2022
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) - INPS -…
- INPS - Messaggio 01 ottobre 2020, n. 3525 - D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 1 - Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD) e assegno ordinario (ASO) con causale "COVID-19 con fatturato" - Modalità di presentazione…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…