CASSA NAZIONALE FORENSE – Comunicato 02 luglio 2020
Cassa Forense: fissati i nuovi termini per gli adempimenti contributivi già sospesi sino al 30 settembre 2020
La lenta ripartenza, dopo la fase più acuta e dolorosa dell’emergenza sanitaria provocata dal COVID 19, ha imposto al Consiglio d’Amministrazione di Cassa Forense la necessità di stabilire le modalità ed i termini di riscossione di tutti i versamenti e gli altri adempimenti previdenziali, già sospesi dall’11.03.2020 al 30.09.2020 in forza di delibera consiliare del 2 aprile 2020.
Si è trattato di un provvedimento di ampia portata, che ha riguardato tutti gli adempimenti previdenziali di Cassa Forense e che, di conseguenza, interessa un’ampia platea di iscritti.
A fronte di più ipotesi atte a disciplinare la modalità di riscossione dei pagamenti già oggetto di sospensione, il CdA, stante l’eccezionalità della situazione, ha optato per la soluzione più semplice e utile per gli iscritti, che riceveranno comunicazioni personalizzate, idonee a fugare i dubbi e i fraintendimenti che comunicazioni c.d. “massive” possono sempre ingenerare.
E’ stato pertanto deliberato che, per tutti gli adempimenti ed i versamenti il cui termine originario sarebbe scaduto entro il 30.09.2020, per ogni singolo istituto previdenziale si applicherà il termine di adempimento previsto dal regolamento, che però inizierà a decorrere per intero dal 1 ottobre 2020. Rimane pertanto ininfluente l’eventuale periodo già trascorso fino all’adozione del provvedimento straordinario di sospensione.
A titolo esemplificativo, per rendere più chiaro e comprensibile il sistema di calcolo prescelto, per ciascun singolo adempimento previdenziale, si pensi all’istituto della retrodatazione.
In tal caso, come è noto, l’iscritto ha sei mesi di tempo dal ricevimento della comunicazione d’iscrizione alla Cassa per optare se aderire o meno al predetto beneficio. Orbene, se il termine di scadenza di tale adempimento ricadeva nel periodo tra il 11.03.2020 al 30.09.2020, a prescindere dal tempo già decorso, l’iscritto ha di nuovo un termine di sei mesi, decorrenti dal 1 ottobre 2020, per poter esercitare la facoltà di retrodatazione (scadenza del nuovo termine 31.03.2021).
Lo stesso avverrà per tutti gli adempimenti ed i pagamenti già sospesi fino al 30.09.2020: gli ordinari termini regolamentari, diversi a seconda dei vari istituti, inizieranno a decorrere nuovamente dal 1 ottobre 2020.
Infine, per completezza d’informazione, si specifica che i pagamenti e gli altri adempimenti previdenziali non rientranti nel periodo di sospensione concesso, ossia quelli la cui originaria scadenza regolamentare era fissata dal 1 ottobre 2020 in poi, non subiranno alcuna differimento e, pertanto, varrà per essi l’originario termine.
La quarta ed ultima rata dei contributi minimi dell’anno 2020, scadente il 30.09.2020 e, quindi, rientrante nel periodo di sospensione, potrà invece essere pagata entro il 31.12.2020, senza alcun aggravio di interessi e/o sanzioni.
Rimangono fissati al 31 dicembre 2020 i contributi in autoliquidazione (I e II rata) connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019).
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