La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24534 depositata il 30 Ottobre 2013 intervenendo in tema di determinazione assegno pensionistico ha statuito che “contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione” ed aver annullato la sentenza della sentenza d’appello, rilevato che sugli ulteriori fatti contestati nei gradi di merito si è svolto correttamente il contraddittorio e non essendo necessarie ulteriori assunzioni probatorie, si è pronunciata direttamente sul merito della questione.
Gli Ermellini hanno ritenuto conforme ai proncipi di diritto la facoltà, riservata agli enti previdenziali dei liberi professionisti, di passare da un sistema di calcolo retributivo ad uno di tipo contributivo, con conseguente abbassamento dell’importo pensionistico maturato.
Mentre invece sono molte le perplessità in riferimento alla possibilità di applicare il sistema retributivo con effetto retroattivo.
I giudici di legittimità dopo aver effettuato un excursus storico al fine di ripercorrere le intenzioni del legislatore individuando la normativa applicabile, hanno affermato che esiste “una sorta di maturato previdenziale“, cioè “l’ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall’assicurato (…) in termini di potenziale rendita vitalizia” che “non può essere sterilizzato dal legislatore”.
Pertanto alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Suprema la pretesa di ricalcolo avanzata dalla Cassa di previdenza professionale non può quindi considerarsi legittima; ciò, oltre ai motivi sopra citati, poiché “gli assicurati hanno non già un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una posizione previdenziale già maturata e che appartiene al patrimonio dell’assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione già versata e che esiste una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla posizione previdenziale già maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico”.
Per cui i giudici della Corte di Cassazione in modo definitivo hanno determinato il “perimetro di rispetto” del principio previdenziale cardine del pro rata e lo fa: censurando espressamente il pregresso approccio “minimalista” di alcune Casse e del Parlamento; individuando lo “stretto sentiero” percorribile, rigorosamente pro futuro; depotenziando a priori i possibili effetti di norme future.