La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 32835 del 29 luglio 2013 interviene in tema di giochi di azzardo affermando che nel caso in cui il buy-in di un torneo è contenuto, il gioco è d’abilità. Sarà una linea da seguire. In particolare l’art. 38, comma 1, lett. b) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nella formulazione attuale dispone che «i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità» (tale previsione è stata introdotta dall’art. 93, comma 1 legge 27 dicembre 2006 n. 296).
La vicenda esaminata dalla Corte Suprema ha riguardato il provvedimento di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di F.S. e F.B. per i reati di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. e concernenti un locale, i suoi arredi e la somma di euro 2.880,00 ove era stato organizzato un “torneo di poker” . Il presidente del circolo propone ricorso avverso il decreto di convalida del sequestro. Il tribunale, quale giudice del riesame, annulla il decreto. Il Procuratore delle Repubblica avverso la decisione del giudice di prime cure propone ricorso per la cassazione della sentenza alla Corte Suprema.
Gli Ermellini nell’esaminare il ricorso ritengono il ricorso infondato. La Corte Suprema oltre a ritenere corretto quanto indicato nella sentenza del Tribunale hanno richiamato alcune disposizioni che meritano di essere qui ricordate. L’art. 38, comma 1, lett. b) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e l’art. 24, comma 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Inoltre, ricordano i giudici di legittimità, che con “il successivo d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si è stabilita la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, con provvedimento da adottarsi ai sensi del comma 12 dell’articolo 24 legge 7 luglio 2009, n. 88, mediante il quale devono anche determinarsi l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la quota predetta, fissando l’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario per l’esercizio del gioco e prevedendo l’aggiudicazione, mediante gara da bandire entro il 1 gennaio 2013, di concessioni per l’esercizio del poker sportivo e l’assegnazione dei punti di esercizio.”
Per cui la mancata emanazione della prevista regolamentazione è stata giudicata penalizzante per le aspettative delle imprese, dei cittadini e degli enti dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia – Lecce Sez. I n. 968, 25 maggio 2011; n. 550, 24 marzo 2011), la quale ha ritenuto possibile l’organizzazione di tornei di poker sportivo a condizione che fossero rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato, sez. II, nel parere n. 3237 del 22 ottobre 2008.
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