Corte di Cassazione n. 1475 del 22 gennaio 2013
PREVIDENZA SOCIALE – LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI – PENSIONE: (MAGGIORAZIONI) – CONTRIBUTI VERSATI PRESSO LE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI – TERMINI DILATORI
massima
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In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base ai contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l’art. 7, comma 6, della L. n. 155/1981, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all’art. 19 del D.P.R. n. 488/1968, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 L. n. 9/1963 e art. 25 L. n. 613/1966), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte di appello di Milano del 24.2.2010, era confermata la sentenza del Tribunale di Varese che aveva accolto la domanda degli appellati, riconoscendo il relativo diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia ed il corrispondente supplemento sulla base dei contributi della gestione speciale, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e disponendo la condanna dell’INPS a liquidare agli stessi la differenza tra quanto percepito a titolo di pensione della gestione speciale e quanto ad essi spettante a titolo di pensione di vecchiaia dell’A.G.O. e relativo supplemento. Rilevava la Corte del merito che, nel caso in cui il titolare di pensione a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori presso l’A.G.O., avesse successivamente richiesto la liquidazione della pensione presso il Fondo lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 114 del 1974, art. 2 ter, e la contestuale liquidazione del supplemento sulla base dei contributi versati o accreditati presso la gestione speciale lavoratori autonomi, la decorrenza del detto supplemento non subiva la dilazione prevista dalla Legge n. 155 del 1981, art. 7, comma 4, atteso che tale ultima disposizione doveva ritenersi applicabile unicamente quando la contribuzione presso la gestione speciale lavoratori autonomi fosse successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico e non anche quando, come nei casi in questione, la medesima contribuzione risalisse o si collocasse in epoca antecedente alla detta decorrenza.
Per la cassazione della indicata decisione ricorre l’INPS, il quale, pur dando atto dell’orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze della Suprema Corte nn. 2846 del 2000 e 13604 del 2001, rileva che la disciplina posta dalla Legge n. 114 del 1974, art. 2 ter si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa generale (prevedendo che il pensionato delle gestioni lavoratori autonomi ha diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme sull’AGO per i lavoratori dipendenti con la decorrenza di legge e con la contestuale revoca del trattamento già erogato quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali). Osserva che la Legge n. 155 del 1981, invocato art. 7, dopo avere previsto che le pensioni supplementari ed i supplementi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, art. 19 debbano essere calcolati in forma retributiva, statuisce, al comma 4, che “la liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento” prevedendo, al successivo comma 6, che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Rileva che, se il legislatore avesse voluto limitare la portata della norma, avrebbe utilizzato una terminologia derogatoria espressa e che, pertanto, il disposto di cui all’art. 7, comma 4, sulla scorta del richiamo operato dal comma 6, debba trovare applicazione anche nelle ipotesi di supplemento di pensione liquidato sulla base di contribuzione versata o accreditata in periodi antecedenti alla data di decorrenza della pensione. Sostiene la natura di rinvio formale operato del legislatore del 1974, con richiamo alle norme che al momento disciplinano la materia e non di rinvio recettizio idoneo a cristallizzare la regolamentazione vigente, che diviene parte integrante del contenuto della disposizione richiamante.
Resistono con controricorso i pensionati, che espongono ulteriormente le proprie difese con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In numerosi precedenti di questa Corte è stato affermato che la Legge n. 155 del 1981, art. 7, comma 6, secondo cui le disposizioni dei commi quarto e quinto (il primo dei quali prevede che la liquidazione di pensioni supplementari e di supplementi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, art. 19, sulla base di contributi versati o accreditati nell’AGO successivamente alla data di decorrenza della pensione, non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento) “si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi”, si possa riferire solo alla ordinaria tipologia di supplementi regolati dai commi precedenti, cioè a quelli per attività svolta successivamente alla liquidazione della pensione (cfr. in particolare Cass. 5.11.2001 n. 13604). È stato evidenziato che, invece, sia ragioni letterali e logico-sistematiche relative alla concatenazione dei vari commi della Legge n. 115 del 1981, art. 7, sia ragioni logico-sistematiche relative alla particolare natura e funzione dei supplementi previsti nell’ambito degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, per quanto essi sono diretti a valorizzare contribuzioni relative a periodi antecedenti al pensionamento, fanno escludere che la Legge n. 155 del 1981, art. 7, comma 6 si riferisca anche a contributi versati anteriormente alla liquidazione della pensione (cfr. Cass. 13604/2001 cit). In particolare si è osservato che, poichè la ragione della dilazione della usufruibilità delle contribuzioni versate nelle gestioni speciali, prima del pensionamento nel regime ordinario, risiede anche nella diversità dell’età pensionabile nei due regimi pensionistici, non hanno ragione di operare, per i relativi supplementi, le diverse ragioni che giustificano la disciplina della decorrenza degli ordinari supplementi, nè sotto il profilo dell’esigenza di non consentire il troppo frequente ricorso ad operazioni di liquidazione, nè sotto l’eventuale profilo di una attenuazione, per ragione di solidarietà sociale, dei benefici che possono essere tratti dal cumulo tra pensione e retribuzione. Tale orientamento risulta confermato da successive pronunce di questa Corte (v. Cass., ord. sez. 6, n. 28738/2011 e, da ultimo ord., sez 6, n. 10269/2012), ribadendosi il principio in forza del quale” In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7, comma 6, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, art. 19, comma 2, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 7 e Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 25), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria”.
Non essendovi motivi per discostarsi da detti precedenti, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’istituto e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’istituto ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS) antistatario.
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