Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.16959/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.04/02/2011, pronunziata dalla CTR di Aosta, Sezione n. 02, del 04.03.2011, depositata il 30 marzo 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti casa.
2- Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso, relativo alla liquidazione dell’ imposta ordinaria di Registro su atto di compravendita stipulato nell’anno 2004, per il quale erano state concesse le agevolazioni, poi revocate, previste per la prima casa, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa allegata al dpr n.131/1986, nota II bis n.4.
3 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – La questione da risolvere concerne gli effetti ricollegabili ad un atto di rinuncia all’usufrutto, cioè se allo stesso possa essere ricollegato o meno, l’effetto decadenziale dal beneficio fiscale goduto in sede di acquisto di un immobile in una con altri acquirenti.
I Giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto che, non potendo la rinuncia all’usufrutto essere qualificato un atto di trasferimento vero e proprio, costituendo, bensì, un atto abdicativo, cui consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento, nessun effetto decadenziale era allo stesso ricollegabile.
4 bis – Sembra che le prospettate censure non colgano nel segno, avuto riguardo al fatto che l’impugnata decisione non contiene alcuna affermazione di principio in contrasto con la disposizione denunciata, che le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all’usufrutto, e che quest’ultimo atto non può essere qualificato traslativo, nel senso proprio del termine, producendo, di per sé, l’estinzione del diritto, ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis cpc, e di rigettarlo per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore A.D.B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che, alla stregua del richiamato e condiviso principio, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate in complessivi Euro milleseicento di cui Euro cento per spese vive ed Euro millecinquecento per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro milleseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.