CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 2 MAGGIO 2013, N. 10255
Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« La società Coop. (…) a r.l. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingendo l’appello contro la sentenza di primo grado, ha confermato – per quanto qui interessa – fa ripresa a tassazione dell’importo di €. 2.055.127,56 dedotto dalla contribuente come perdite su crediti, in quanto oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori.
Con l’unico motivo di ricorso si censura il vizio dì omessa o insufficiente motivazione della sentenza gravata (art. 360 n. 5 cpc) in ordine al fatto decisivo della esistenza di reclami intercorsi tra la contribuente ed i propri clienti, costituenti la ragione della rinuncia della contribuente a taluni crediti vantati verso tali clienti.
Il motivo appare fondato.
Nella motivazione sul punto della sentenza gravata si legge – dopo la trascrizione delle considerazioni svolte dall’Ufficio nell’atto di costituzione in appello – che “La commissione, a tal proposito, osserva che non risulta prodotto alcuna prova dell’esistenza di tali perdite su crediti e che pertanto anche codesto motivo di appello è privo di fondamento”. Tale affermazione è del tutto apodittica e non poggia su alcuna disamina della documentazione concernente i reclami tra la contribuente ed i suoi clienti debitori, prodotta nel giudizio di merito e debitamente riportata, in osservanza dell’onere di autosufficienza, nelle pagine 25-28 del ricorso per cassazione.
E’ peraltro opportuno aggiungere che le osservazioni svolte nel contro ricorso dell’ Agenzia sulla non idoneità della suddetta documentazione a fornire la prova di elementi certi e precisi da cui risultino le perdite non sono conferenti nella presente sede di legittimità, giacché l’apprezzamento della rilevanza di tale documentazione compete al giudice di merito, il cui errore (censurabile, e in concreto censurato, ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.) consiste non nell’aver giudicato detta documentazione inidonea a dimostrare le perdite su crediti, ma nel non aver esplicitato tale giudizio, spiegandone le relative ragioni di fatto (relative alla individuazione delle circostanze emergenti dai documenti) o di diritto (relative alla rilevanza giuridica delle suddette circostanze).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata..»
che l’Agenzia delle entrate è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perché motivi sulla portata della documentazione prodotta dal contribuente.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
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