Svolgimento del processo

La controversia promossa da B.G.B.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bergamo 3/3/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggior reddito da partecipazione societaria.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza dell’11/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la nullità del giudizio in quanto svoltosi senza la partecipazione della società e degli altri soci.
La censura è infondata in quanto “l’annullamento dell’avviso di accertamento, notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipato non avrebbero potuto fare di meglio” (sentenza n. 14815 del 04/06/2008). L’assunto della ricorrente, secondo cui il giudicato in favore della società non sarebbe opponibile in quanto l’atto notificato alla società sarebbe stato annullato sotto il profilo della motivazione, non può essere condiviso, non risultando dalla sentenza impugnata che l’annullamento sia stato pronunciato per altra causa non rapportabile ai soci.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.