CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2013, n. 10531
Professionisti – Avvocati – Compenso professionale – Credito nei confronti del cliente deceduto – Successioni “mortis causa” – Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Effetti – Eccezione in senso lato – Configurabilità – Fondamento – Invocabilità in appello da parte degli altri chiamati – Ammissibilità – Vincoli di forma o allegazione – Esclusione – Rilevabilità d’ufficio a favore degli altri chiamati – Contumacia – Irrilevanza – Fondamento – Effetto espansivo ex art. 510 cod. civ. – Limiti e condizioni
Svolgimento del processo
1) In un giudizio avviato nel luglio 1996, l’avvocato C. A. R. chiese ai sette fratelli P., eredi di E. G. C., deceduta nel corso del procedimento di primo grado, il pagamento dei compensi professionali spettantigli per aver difeso la originaria convenuta in alcune controversie.
Il tribunale di Milano nel 2003 rigettò la domanda nei confronti di C. P., costituitasi in giudizio; intese come rinunciata la domanda nei confronti di J. P.; condannò in solido R., I., A., C., rimasti contumaci, nonché R. C. P. al pagamento di diversi importi, con specifica decorrenza di interessi.
Quanto a R. C. P. limitò la condanna nei limiti dell’accettazione con beneficio di inventario.
R., I. e C. proposero appello; la prima facendo presente che aveva accettato nel 1997 con beneficio di inventario e gli altri che avevano rinunciato all’eredità.
La Corte di appello esaminò anche i contrapposti appelli incidentali, relativi alla quantificazione dei corrispettivi; confermò la liquidazione effettuata dal tribunale, rivedendo solo una detrazione; respinse la domanda nei confronti di I., A., C., in quanto rinunzianti all’eredità; condannò R., come il fratello R. C., al pagamento nei limiti dell’eredità beneficiata.
A tal fine con sentenza 25 marzo 2006 la Corte ritenne ammissibile la deduzione in appello della accettazione con beneficio di inventario da parte di R., peraltro legittimata ad avvantaggiarsi dell’automatico effetto estensivo di cui all’art. 510 c.p.c. 1.1) L’avv. R. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3 novembre 2006 a R. e a R. C. P., svolgendo 19 motivi. L’intimata ha proposto ricorso incidentale, resistito dal R.. R. C. P. si è costituito con controricorso.
Sono state depositate memorie.
La Seconda Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 4852/12, ha rilevato la decisività di una questione di massima di particolare importanza, posta dal ricorso:
“se il limite della responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio d’inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari, costituisca o meno oggetto di un’eccezione in senso stretto”.
Ha pertanto rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha assegnato la causa alle Sezioni Unite.
Il ricorrente e la resistente hanno depositato nuove memorie.
Motivi della decisione
2) Infondatamente il ricorrente ha dedotto che il controricorso e il ricorso incidentale di R. P. sarebbero inammissibili, perché l’atto è stato notificato ad istanza dell’avv. G., che non ha la qualità di procuratore ma soltanto di domiciliatario eletto, come desumibile dal ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti da tempo orientata nel senso che l’attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato, cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio (art. 137 cod.proc. civ.), essere affidata anche con semplice delega orale ad altra persona.
In tal caso la menzione dell’intervento di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (cfr. Cass. 14449/06; 7549/05). Pertanto la riconducibilità della notificazione all’iniziativa del soggetto che risulta autore dell’atto ovvero nel cui interesse la notificazione è compiuta, può essere affermata – o presunta (Cass. 9941/06) -, non solo quando, come nella specie, il nome del domiciliatario risultante dalla procura, figura come “istante” nella scheda – cedolino rilasciata dall’ufficiale giudiziario, ma anche soltanto ove, in assenza di tale specificazione, manchino precisi elementi contrari alla riferibilità dell’iniziativa all’interessato. Si è inoltre chiarito che della notificazione di uno di tali atti effettuata senza la necessaria autorizzazione del legittimato può dolersi esclusivamente il soggetto cui ex art. 137 cod. proc. civ. gli effetti della attività di impulso in questione vanno imputati (Cass. 164/05).
3) Il gravame della P., che era contumace in primo grado, era volto a far constare “la limitazione della condanna intra vires, essendo accettante con beneficio di inventario”.
La sentenza impugnata lo ha accolto sotto tre profili, censurati nei primi sei motivi di ricorso.
In primo luogo ha ritenuto che tale difesa, svolta in appello, non costituisce eccezione nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c., ma “mera deduzione difensiva concernente un fatto integrativo dell’azionata pretesa ereditaria”, basata sulla produzione in causa, già in primo grado, a cura delle parti costituite, degli “atti attinenti all’accettazione con beneficio e all’inventario stesso”.
La Corte di appello ha in secondo luogo rilevato che la limitazione di responsabilità del preteso erede, se risulta dagli atti, è oggetto di verifica d’ufficio. In terzo luogo ha osservato che in ogni caso l’appellante P. poteva giovarsi “dell’automatico effetto estensivo, ex art. 510 c.p.c., dell’accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei coeredi”, cioè da R. P., che aveva eccepito e documentato ciò in primo grado.
3.1) Consta inoltre dalla sentenza impugnata che anche l’accettazione con beneficio di inventario da parte di R. P. risultava sin dal primo grado di giudizio, come la Corte di appello ha affermato a pag. 6 (ove si è riferita a produzioni documentali menzionate nel verbale 22 maggio 1997), e ancor più specificamente a pag. 8.
Solo nella seconda memoria ex art. 378 cpc, cioè tardivamente, il ricorrente ha contestato tale affermazione della sentenza impugnata.
Per impugnare efficacemente questa ricostruzione dei fatti, fondamento di una delle rationes della decisione, avrebbe dovuto invece formulare specifica censura in questa sede, sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 n. 5 cpc).
4) Giova ora sintetizzare i motivi di ricorso.
Il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 470, 490, 495, 499, 506, 507, 754, e 2740 c.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e “all’affermazione che elemento costitutivo del diritto di credito ereditario fatto valere nei confronti dell’erede convenuto è la condizione soggettiva di accettazione senza beneficio d’inventario”. La censura si conclude con il seguente quesito: “se chi accetta l’eredità con beneficio di inventario è erede a tutti gli effetti divenendo soggetto passivo delle obbligazioni cadute in successione, per cui fatto costitutivo dell’obbligazione verso il creditore ereditario è l’accettazione dell’eredità, oppure se fatto costitutivo dell’obbligazione dell’erede verso i creditori ereditari sia l’accettazione senza beneficio d’inventario”.
4.1) Il motivo è inammissibile.
Va subito rilevato che il quesito posto è inadeguato, ex art. 366 bis cpc, perché difetta di concretezza, non essendo immediatamente percepibile una sintesi logico giuridica della problematica agganciata a un profilo decisivo della sentenza. Infatti la censura non attacca una delle autonome rationes decidendi, ma solo un’argomentazione spesa a corollario, a pag. 7 della sentenza, per smentire il richiamo a un precedente della Corte.
La motivazione della Corte d’appello, pur recando il riferimento censurato, si imperniava sulla rilevabilità d’ufficio della questione sollevata dall’atto di appello – limiti della responsabilità a causa dell’accettazione beneficiata – e affermava, come si è detto, che si trattava di mera deduzione difensiva e comunque di eccezione rilevabile d’ufficio.
La Corte di appello svolgeva questa motivazione per rispondere al rilievo dell’appellato R., secondo il quale la censura svolta dalla P. costituiva eccezione nuova, inammissibile ai sensi dell’articolo 345.
Erano questi quindi i punti da censurare.
Su di essi vertono i successivi motivi.
5) Con il secondo motivo l’Avv. R. chiede infatti che sia affermato che l’accettazione con beneficio di inventario comporta l’acquisto in capo all’erede di una posizione giuridica di “limitazione di responsabilità per le obbligazioni ereditarie (configurante un diritto potestativo), che deve essere opposta e dedotta mediante eccezione”.
Con il terzo motivo il ricorrente chiede che sia affermato che l’accettazione con beneficio di inventario costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dall’erede convenuto.
Inoltre sostiene che in difetto di rituale e tempestiva eccezione, la pronuncia che rileva la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario e/o accoglie la eccezione tardiva incorre in un vizio di ultra petizione o extrapetizione.
Con il quarto motivo, che denunzia violazione dell’articolo 345 C.p.C., parte ricorrente sostiene che in giudizio di appello, relativo a causa iniziata nel 1996, non è ammissibile, anche in forza di questa norma, l’eccezione nuova di limitazione di responsabilità derivante da accettazione con beneficio di inventario proposta con l’impugnazione da parte dell’erede convenuto.
Il quinto motivo mira a negare che l’accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei coeredi si estenda agli altri coeredi, nel senso che il primo non sarebbe legittimato ad esercitare “diritti, poteri e facoltà” altrui anche in giudizio per difetto di rappresentanza processuale.
Il sesto motivo completa la tesi enunciata nel precedente e nega che l’eccezione proposta da un coerede si estenda ad altro erede che non l’abbia sollevata, denunciando nella specie violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6) La giurisprudenza della Suprema Corte è stata sin qui orientata ad inquadrare l’introduzione nel giudizio della condizione di erede beneficiato nella categoria delle eccezioni in senso stretto.
Secondo Cass. n. 14766 del 2007, il limite della responsabilità intra vires non può essere rilevato d’ufficio, ma va tempestivamente dedotto e provato da chi vi abbia interesse. “Non si è mai dubitato”, vi si legge, “che la questione di diritto, relativa ai limiti della responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio di inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari, costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto e non può, pertanto, essere proposta per la prima in volta in sede di legittimità (Cass. 18 giugno 2002, n. 8818) né, a seguito del nuovo art. 345 c.p.c., per la prima volta in grado di appello.”
Anche la sentenza del 2002 si era fatta forte della regola di “fedeltà ai precedenti” – invocata, a riguardo di questa materia, da Cass. 28381/05 – per affermare che la questione de qua “è oggetto di eccezione in senso proprio (Cass. 9 luglio 1980 n. 4373) e che il giudice non può dunque prendere in esame di ufficio”. Si risale per questa via ad un precedente remoto, di epoca sensibilmente anteriore a quella in cui le Sezioni Unite hanno regolato la distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto.
6.1) L’ordinanza 4852/12, ben cogliendo l’evoluzione che ha segnato la giurisprudenza di legittimità a partire da SU n.1099 del 1998, ha chiamato le Sezioni Unite a interrogarsi sulla compatibilità, con i principi in essa sanciti, dell’inquadramento come eccezione in senso stretto della eccezione relativa ai limiti di responsabilità nel regime di eredità beneficiata.
Si intrecciano qui i temi della natura di tale eccezione e della sua rilevabilità.
Conviene svolgerli seguendo il filo processuale più immediato, che condurrebbe a escludere, secondo le tesi del ricorrente, la rilevabilità di ufficio di un’eccezione non proposta dall’interessato nel primo grado di giudizio.
6.1.1) La sentenza da ultimo citata ha stabilito che il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità di ufficio, in funzione dell’assolvimento del compito primario del processo, di “servire all’attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi”.
Ha quindi confinato l’ambito della rilevabilità a istanza di parte ai casi specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva (es. annullamento).
Come segnalato dalla dottrina, Cass. 1099/98 recava un limite incisivo. Riteneva cioè che la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione fosse soggetta alla tempestiva allegazione e prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo esclusivamente a cura della parte interessata.
Con la sentenza 226/01 le Sezioni Unite hanno negato che il rilievo d’ufficio dell’eccezione sia subordinato ad una tempestiva allegazione di essa.
Poiché la pronuncia era resa in tema di rilevabilità d’ufficio del giudicato e talune sfumature della motivazione potevano essere interpretate ambiguamente, in dottrina, non senza riflessi giurisprudenziali, è rimasta incertezza circa la portata di questa affermazione.
A placare i dissensi non è valsa neppure altra pronuncia delle S.U., la n. 15661/05, secondo la quale, in applicazione dei principi già posti da SU 1099/98, l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, “può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti”.
Nella specie regolata dalle Sezioni Unite del 2005 l’appellante, pur avendo tempestivamente prodotto il documento, aveva sollevato solo in sede di gravame la controeccezione di interruzione, con l’allegazione e il rilievo del caso. La sentenza non richiedeva pertanto di prendere espressamente posizione sulla possibilità che il rilievo di ufficio si fondi su una prova prodotta in corso di causa dalla parte interessata. Ciò ha consentito di continuare a sostenere che l’eccezione in senso lato (con riguardo sempre a quella di interruzione della prescrizione, cfr. Cass. 2035/06) deve essere sorretta da allegazioni e prove, “incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio.”
6.1.2) E’ pertanto in questa sede da risolvere esplicitamente il problema della rilevabilità d’ufficio della eccezione in senso lato che si fondi su risultanze, pur non prodotte dalla parte interessata, ma comunque disponibili negli atti di causa (in quanto provenienti da produzioni dello stesso attore o di altri convenuti, ovvero da esiti di consulenza tecnica o da dichiarazioni spontanee dei testimoni). Persistono infatti nella giurisprudenza di legittimità contrasti tra chi subordina il rilievo d’ufficio di ogni eccezione alla tempestiva allegazione, proveniente dalla parte, nel giudizio di primo grado, entro il termine posto dall’art. 183 c.p.c. (cfr. esemplificativamente Cass. 5333/11) e fautori della tesi opposta, che giunge fino all’affermazione che la deducibilità in appello di eccezioni in senso lato è ammessa non solo se i fatti sono per la prima volta allegati in sede di impugnazione, ma anche se in questa sede debbano essere accertati “con i mezzi di prova che il giudice di appello ritenga ammissibili e rilevanti” (Cass. 10918/05).
7) Le Sezioni Unite, dando continuità all’orientamento già insito nelle citate sentenze del 2001 e 2005, ritengono corretta la tesi che ammette la possibilità di rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte.
Questa è la circoscritta materia del caso di specie, che non chiede di pronunciarsi anche sulla possibilità di articolare nuovi mezzi di prova e produrre documenti allorquando la parte faccia valere oltre il limite delle preclusioni istruttorie, o in appello, eccezioni rilevabili di ufficio o il giudice rilevi tardivamente tali questioni. 7.1) L’adesione alla tesi anzidetta nasce dalla distinzione tra: a) l’azione che viene meno perché il convenuto vuol valersi di un “diritto di impugnarla” – vuoi perché ciò è sancito espressamente dal regime della specifica eccezione, vuoi perché l’eccezione amplia i limiti della cognizione fondando una diversa fattispecie costitutiva – riservato dalla legge alla parte e cui la parte può quindi rinunciare, omettendo di valersi del suo diritto di eccepire, senza che il giudice possa rilevare alcunché (è questa l’eccezione in senso stretto);
b) l’azione che non nasce o non potrebbe mai sorgere, perché incontra un limite già formatosi, quale il pagamento del debito azionato (eccezione in senso lato), il che comporta il dovere del giudice di rilevare le circostanze favorevoli al convenuto, foss’anche contumace, se risultino dagli atti.
La rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, con la loro ampia nozione, è posta in funzione di una concezione del processo che talora semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando al fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione.
Rispetto a questo valore, le preclusioni operano su altro piano, poiché queste ultime sono essenzialmente un criterio di ordine, una tecnica per regolare il processo, sempre con il fine di pervenire a una decisione giusta, pur prevedendo un meccanismo per disciplinare l’attività delle parti.
Occorre allora in primo luogo ribadire che qualora prevalesse la tesi opposta in ordine alle regole di allegazione e prova, resterebbe di modesto rilievo la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato.
Il regime di queste ultime, da allegare e provare entro il limite delle preclusioni istruttorie, verrebbe, nel rito ordinario, quasi a coincidere con quello delle prime, restando solo la differenza in ordine alla anticipata rilevazione in comparsa di risposta delle eccezioni in senso stretto.
In realtà, vincolare la rilevabilità delle eccezioni in senso lato ai limiti del regime delle preclusioni conduce a sovrapporre due piani che sono sempre rimasti distinti nel testo normativo.
7.2) Solo in questo modo si spiegano le scelte fatte del legislatore con la riforma di cui alla legge 353/90 e successive modifiche.
E’ stato ricordato in dottrina che il testo dell’art. 183 nel disegno di legge originario prevedeva la possibilità di modificare la domanda solo tenendo “ferma l’allegazione dei fatti storici”, formula che venne abbandonata per la rigidità che avrebbe conferito al sistema, ostacolando ogni allegazione nuova, ancorché mirante a valorizzare risultanze acquisite agli atti.
7.2.1) Va poi considerato che proprio l’introduzione del sistema di preclusioni ha reso più vivido il senso dell’obbligo del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (art. 183 comma terzo, ora quarto, c.p.c.).
Tale obbligo si traduce in una tecnica di conduzione del processo che impone al giudice, oltre che di acquisire i chiarimenti richiesti dai fatti allegati, di far emergere fatti rilevanti, possibilmente mediante il libero interrogatorio delle parti (183 c. 1 cpc, ora art. 185 cpc); di evidenziare le questioni rilevabili di ufficio prima del maturare delle preclusioni istruttorie.
La disposizione ha trovato nuovo impulso nella valorizzazione – a questo riguardo – del principio del contraddittorio, dovuta sia alla giurisprudenza (c.f.r. da ultimo S.U. 4213/13; ma v. soprattutto Cass. 21108/05, richiamata da S.U. 14828/12), sia alla modifica dell’art. 101 c.p.c. varata dalla legge 69/09. Questa disposizione ha conservato la formulazione che in precedenza era nell’art. 384 c. 3, ma esige di volta in volta di essere applicata secondo le esigenze della fase in cui è svolto il rilievo officioso.
7.2.2) Ancor più significativa è la scelta di ribadire espressamente, nel secondo comma dell’art. 345 c.p.c., che nel giudizio di appello possono proporsi nuove eccezioni purché siano rilevabili anche d’ufficio.
Ciò, si badi, sebbene al terzo comma sia stata stabilita l’inammissibilità di nuovi mezzi di prova, ove non indispensabili ai fini della decisione della causa. Quest’ultimo inciso è venuto meno nella modifica normativa del 2009, che ha esplicitato anche il divieto, di conio giurisprudenziale (SU. n. 8202 e 8203 del 2005), di produrre nuovi documenti in appello; ciononostante il legislatore ha lasciato intatto il potere della parte di proporre nuove eccezioni rilevabili d’ufficio e, con esso, l’omologo dovere del giudice.
Giova osservare che gli interventi legislativi da fine 2005 in poi sono sopraggiunti alla risistemazione della distinzione tra eccezioni rilevabili d’ufficio ed eccezioni in senso stretto maturata tra il 1999 e il 2005, ma il legislatore ha tenuto ferma la scelta preesistente, pur avendo adeguato il regime dei nova in sede di gravame. Dunque è confermato che deve essere ammessa in appello la rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis.
7.3) Si coglie in tal modo che il regime delle eccezioni è in funzione del valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione e che non deve esser dato spazio a un effetto contrario, che si verificherebbe se ogni questione, anche per sua natura rilevabile d’ufficio, fosse sottoposta ai limiti preclusivi di allegazione e prova a cura di parte che sono esposti dalla tesi che si intende definitivamente superare.
8) Sulla scorta di queste considerazioni, occorre tornare alla questione da cui è scaturita l’odierna controversia, per sancire che la esistenza, già documentata in atti, dell’accettazione con beneficio d’inventario e del conseguente limite di responsabilità dell’erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili d’ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice.
E’ sufficiente riprendere i passaggi esplicativi di S.U. 15661/05 per accorgersi che, contrariamente a quanto ritenuto dalle tralaticie affermazioni delle sentenze di cui al paragrafo 6, il rilievo dell’accettazione con beneficio di inventario non è catalogabile come eccezione in senso stretto.
La condizione dell’erede con beneficio non corrisponde infatti – come avviene nel caso del diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione – all’esercizio di un diritto potestativo del convenuto, da esercitare in giudizio necessariamente, “perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica”. Non è configurabile un’azione costitutiva della qualità di erede beneficiato, conseguibile solo attraverso un accertamento giudiziale.
L’aver accettato l’eredità con la dichiarazione di cui all’art. 484 c.p.c. rileva come un fatto, che da solo è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, con le conseguenze, qui rilevanti, di cui all’art. 490 c. n. 2. (cfr., similmente, quanto all’accettazione dell’eredità, la ricordata Cass. 10918/05, in Riv. dir. proc. 2006, 733).
Questo fatto impeditivo opera per il solo suo emergere nel processo, poiché il legislatore non ha escluso espressamente la rilevabilità d’ufficio, come accaduto per altre ipotesi (art. 2938 in tema di prescrizione; art. 1242 in tema di eccezione di compensazione).
Non può quindi parlarsi di eccezione in senso stretto, poiché, come anticipato sub 6.1.1, non si rientra nei casi specificamente previsti dalla legge e non v’è eccezione correlata alla titolarità di un’azione costitutiva.
9) Resta da esaminare un altro profilo controverso.
L’art. 510 c.c. stabilisce che “l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione”.
Come rilevato dai giudici di appello, questa disposizione, grazie al suo effetto espansivo, era già sufficiente a fondare il dovere del giudice di rilevare d’ufficio la limitazione di responsabilità di R. P. nei limiti dell’eredità beneficiata.
La norma attuale deriva dall’art. 958 del codice previgente, che vincolava tutti i chiamati ad accettare con beneficio di inventario, ove anche uno soltanto di essi avesse optato per questo regime.
Il nuovo codice ha inteso alleggerire (cfr. la Relazione al progetto definitivo) o forse soltanto meglio interpretare questa previsione vincolante, statuendo che i favorevoli effetti del beneficio si estendano – questo è il senso della forma verbale giova – a tutti i chiamati, restando però salva la loro facoltà di rinunciare all’eredità o di accettare puramente e semplicemente.
Ne consegue che qualora siano convenuti in giudizio più soggetti, in relazione a debito ereditario, e dalla documentazione disponibile risulti in causa che anche uno solo di essi ha accettato con beneficio di inventario, il giudice deve rilevare d’ufficio in favore anche degli altri l’eccezione che si fonda su tale fatto impeditivo della maggior pretesa, a meno che non sia dimostrato che essi abbiano rinunciato all’eredità o l’abbiano già accettata quali eredi puri e semplici (su quest’ultimo punto cfr. Cass. 782/82) o siano decaduti dal beneficio.
Non confligge con questa interpretazione l’affermazione, ineccepibile, che l’accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad un’eredità non determina l’acquisto della medesima anche per gli altri (Cass. 2532/99 e anche 22286/08), giacché una cosa è il vantaggio della limitazione di responsabilità espressamente voluto dalla legge per il chiamato, altro è il decidere di acquistare l’eredità.
9.1) Mette conto chiarire che la Corte intende qui prendere le distanze da letture restrittive della norma, pur autorevolmente prospettate in dottrina, secondo le quali il chiamato, per giovarsi dell’accettazione beneficiata di altro chiamato, dovrebbe a sua volta compiere la dichiarazione formale.
In tal modo si deprime la portata dell’art. 510 c.c., il cui unico effetto sarebbe, come è stato sostenuto, soltanto di sottrarre il chiamato all’onere di rinnovare le formalità di trascrizione e inventario già da altri attuate. Questi effetti sarebbero stati conseguibili, si è osservato, anche in via sistematica, senza bisogno di una norma dal tenore così marcatamente protettivo, quale riscontrabile nel testo dell’articolo. Un inciso di Cass. 8034/93 (la quale in realtà si doveva pronunciare solo sull’utilizzabilità dell’inventario) è parso avallare tale lettura, ma la più recente Cass. 22286/08 ha precisato che la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa “in maniera chiara ed univoca”, non esige le forme indicate dall’art. 484 cod.civ., poiché, “se in ogni caso fosse necessaria l’accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall’accettazione dell’altro chiamato”. E’ questo il caso del chiamato che, convenuto in giudizio, resista e invochi il beneficio e la qualità di erede.
9.2) Per approfondire la riflessione, occorre chiarire che, sebbene l’efficacia estensiva prevista dall’art. 510 c.c. non si traduca nell’attribuire ai chiamati (non va trascurata la scelta codicistica di usare questo termine) la qualità di eredi beneficiati, come pure è stato suggestivamente sostenuto cogliendo alcuni profili qui recepiti, sono tuttavia da ascrivere a questa disposizione effetti espansivi di protezione della sfera giuridica del chiamato.
Poiché la norma non subordina all’iniziativa di questi il vantaggio dell’accettazione beneficiata di altro chiamato (vi si legge che l’accettazione “giova” e non che “può giovare” o altra espressione meno pregnante), è da credere che il legislatore abbia voluto che per il chiamato si dispieghino comunque effetti favorevoli. Questo effetto si traduce nell’operare della separazione patrimoniale, che è generata dall’accettazione beneficiata, in favore di qualunque chiamato, fino a quando, secondo le forme di legge (si veda anche il disposto dell’art. 481 c.c.), non sia manifestata la di lui accettazione pura e semplice o la decadenza dal beneficio e salva la facoltà di accettare, avvalendosi espressamente del beneficio stesso, o di rinunciare all’eredità.
Di qui, nella specie esaminata, la configurabilità, anche per questa via, di un rilievo officioso della sussistenza del beneficio di inventario in favore del chiamato inizialmente contumace, a causa dell’accettazione beneficiata di altro chiamato, pacificamente risultante dagli atti.
10) Dai principi di diritto suesposti, graficamente evidenziati, discende il rigetto dei primi sei motivi di ricorso.
La causa va rimessa alla seconda sezione per l’esame delle altre censure.
P.Q.M.
Rigetta i primi sei motivi di ricorso. Rimette la causa alla Seconda Sezione per l’ulteriore esame.
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