CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 7 MAGGIO 2013, N. 10633

Svolgimento del processo

La controversia promossa da [X] di […] contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della C.T.P. di Milano n. 61/31/2009 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso IVA e IRAP relative all’anno 2001.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380-bisc.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 28.2.2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione 
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del DLgs. n. 546/1992 laddove la CTR ha escluso che l’istanza di rimborso fosse soggetta al termine biennale decadenziale sul presupposto che la norma sarebbe applicabile alle sole aziende in attività.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 30 e 38-bis del DPR n. 633/1972 laddove la CTR ha escluso la necessità della compilazione del modello VR.
Le censure da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione sono infondate alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sent. n. 9794 del 23.4.2010) secondo cui, in tema di IVA, “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal DPR n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al DLgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Questa Corte ha altresì chiarito (Cass. n. 5486/2003) che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili”.
Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sent. n. 20039 del 30.9.2011) che “deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis [Omissis], solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.