CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2013, n. 10644

Tributi (in generale) – Contenzioso tributario – Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972 – Procedimento – In genere

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.241/10/2009, pronunziata dalla CTR di Catanzaro Sezione n. 10 il 26.11.2009 e depositata il 23 dicembre 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo infondata la pretesa fiscale.

2 -Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento e cartella, relativi ad IVA dell’anno 1996, è affidato a doglianze, con le quali la decisione di appello viene censurata, per violazione dell’art.36 del D.Lgs n.546/1992, nonché per omessa,contraddittoria o insufficiente motivazione.

3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa sede.

4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio.

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione, secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza, attiene a maggior reddito accertato nei confronti di una “Sdf” e, d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato solo la società, e non anche i soci. Ciò stante, in applicazione del principio affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14 comma 1° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva  dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);

– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n.14815).

5 – Si ritiene, stante che gli atti impugnati riferiscono ad una società di persone e che la sentenza di appello risulta emessa solo nei relativi confronti, che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza.

Il Consigliere relatore A.D.B..

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato che, alla relativa stregua, in via preliminare, deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio;

Considerato, infatti, che l’accertamento in questione attiene al reddito di una SDF e che al giudizio ha partecipato solo la società e non anche i soci;

Considerato che trattasi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il giudizio celebrato, come nel caso, senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n.14815), con la conseguenza che la causa va rimessa al giudice di primo grado, perché, adottati i provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio nei confronti dei litisconsorzi necessari, decida nel merito;

Considerato che, conseguendo la presente decisione alla applicazione di principio affermato da recente pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, le spese del presente giudizio di legittimità e delle pregresse fasi di merito, vanno compensate;

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

Dichiara la nullità degli atti successivi alla costituzione in giudizio della ricorrente in prime cure e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette alla CTP di Cosenza; compensa le spese dell’intero giudizio.