CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 14 MAGGIO 2013, N. 11500
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore, letti gli atti depositati Osserva
La Ctr di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 184/25/2008 della Ctp di Napoli che aveva accolto il ricorso di S.G. avverso cartelle di pagamento relative ad Iva-Irap-Irpef-addizionali comunali per l’anno 2002 con cui l’Amministrazione ha preteso il pagamento di imposte dichiarate e non versate ma poi fatte oggetto di una dichiarazione correttiva in data 11.1.2006, la quale ultima era stata ritenuta tardiva e perciò inefficace dall’Agenzia procedente. La predetta Ctr ha motivato la decisione nel senso che l’art. 8 bis del DPR 322/1988 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori materiali od omissioni mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sicché la dichiarazione integrativa presentata l’11.1.2006 doveva essere considerata intempestiva. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia non ha svolto difese. Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc. Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato a violazione del menzionato art. 8 bis) la parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione di secondo grado abbia fatto applicazione della norma dianzi menzionata anziché di quella dettata dal DPR n. 435/2001 a termini del quale le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella da integrare. Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento. Ed invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire in più di una occasione (per tutte si veda Cass. sez. 5, sentenza n- 6253 del 20/04/2012 che: “In tema di imposte sui redditi il contribuente, in base all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dall’art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche alo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l’ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo”. Poiché il giudice del merito non si è attenuto a siffatto principio, la sentenza deve essere senz’altro cassata e la causa rinviata allo stesso giudice del merito che – in funzione di giudice del rinvio – tornerà a pronunciarsi sulle ragioni di censura e provvederà anche sulle spese di lite del presente grado. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Ctr Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
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