CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2013, n. 12810
Lavoro – Dismissione dell’attività di vendita diretta dei prodotti vita – Nuovo lavoro autonomo – Rifiuto del dipendente – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con sentenza del 14.9.2010 la Corte di Appello di Roma, confermando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Fondiaria Sai spa a N.G. per giustificato motivo oggettivo consistente nella dismissione dell’attività di vendita diretta dei prodotti vita con la conseguente soppressione della struttura dei “consulenti vita”. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che la società avesse dimostrato l’effettività delle ragioni che avevano determinato il venir meno del posto di lavoro occupato dal lavoratore, ma che non avesse fornito la prova della impossibilità del cd. Repechage, con riferimento a mansioni equivalenti o anche a mansioni inferiori, ove queste fossero state accettate dal lavoratore;
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Fondiaria Sai Spa affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso N.G..
3. Con l’unico motivo si denuncia l’esistenza del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per giustificato motivo oggettivo, per non avere considerato che la società, trovandosi nell’impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni equivalenti a quelle svolte in qualità di “consulente vita”, aveva dovuto necessariamente prospettare al N.G. la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori allo scopo di salvaguardare il suo posto di lavoro ed evitargli il licenziamento;
4. Il ricorso va qualificato come inammissibile o manifestamente infondato per l’assorbente rilievo che la ricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le proposte formulate dalla società in ordine alla possibilità di una diversa collocazione del dipendente, anche come collaboratore autonomo, non fossero adeguate al livello professionale raggiunto dal N.G., sostenendo che le offerte rivolte al lavoratore fossero le uniche proponibili al fine di evitare il licenziamento – seppure aventi ad oggetto mansioni di contenuto inferiore rispetto all’attività precedentemente svolta – senza tuttavia dimostrare la veridicità di tale assunto, ovvero anzitutto l’impossibilità di offrire al lavoratore una posizione lavorativa equivalente a quella di cui era stata disposta la soppressione;
5. E’ certo, infatti, che a tale scopo non è sufficiente limitarsi ad affermare che “è evidente … che le offerte rivolte al lavoratore siano state le uniche (peraltro varie) proponibili a quest’ultimo, al fine di evitare il licenziamento, anche se di contenuto inferiore all’attività precedentemente esercitata dallo stesso”, poiché l’impossibilità di impiegare il dipendente nell1 organizzazione aziendale e l’insussistenza di una posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, è proprio quello che deve dimostrare il datore di lavoro ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo (cfr. da ultimo, in una fattispecie analoga, Cass. n. 6625/2011). E tutto ciò a prescindere dalla pur di per sé assorbente considerazione che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, la valutazione del giudice circa l’assolvimento, da parte del datore di lavoro, del suddetto onere probatorio è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi (cfr. explurimis Cass. n. 10916/2004); con l’ulteriore precisazione che, come pure è stato più volte ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata si può giungere non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da risultare sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciatole con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sta riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr, explurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. Ì3157/2009, Cass., n. 6694/2009, Cass. n, 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n, 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. IL 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95);
5. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattalo in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice procedura civile, e dichiarato inammissibile o manifestamente infondato”;
Letta la memoria depositata dalla ricorrente;
Sentiti i difensori delle parti;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede, rilevando altresì che le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria depositata in atti non appaiono idonee a scalfire le dette considerazioni ed a portare all’accoglimento del ricorso; Nel caso di specie, è, infatti, decisivo il rilievo che, per quanto riguarda l’impossibilità del “cd. repechage”, la società si è limitata, sostanzialmente, a dedurre semplicemente di essersi trovata “nell’impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni equivalenti a quelle svolte in qualità di “consulente vita”” (pag. 11 del ricorso per cassazione), non avendo ravvisato neppure “l’opportunità di affidare al lavoratore un mandato agenziale e quindi mansioni equivalenti” (pag. 12 del ricorso per cassazione), cosi come invece avvenuto per altri dipendenti; deduzioni queste che, anche a voler prescindere dalla genericità della prima affermazione (rimasta comunque priva di effettivi riscontri), non possono considerarsi sufficienti a far ritenere assolto l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro circa l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni analoghe, posto che, secondo principi già affermati da questa Corte anche in fattispecie analoghe a quella in esame, “l’onere del datore di lavoro di provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare in mansioni analoghe a quelle proprie della posizione lavorativa occupata, per quanto debba essere inteso con l’elasticità delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 777 del 2003), non può essere considerato assolto con la prova di aver proposto al dipendente un’attività di natura non subordinala, ma autonoma, esterna all’azienda e priva di qualsiasi garanzia reale in termini di flusso di lavoro e di reddito, come quella di sub-agente, specialmente se agli altri dipendenti siano state offerte ben più valide alternative” (Cass. n. 6625/2011, citata anche nella relazione);
Che, pertanto, poiché la decisione impugnata è conforme al diritto, essendo comunque pervenuta ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposta al suo esame (art 384, ultimo comma, c.p.c.), il ricorso non può trovare accoglimento e va dunque rigettato, ai sensi degli artt. 375 e 360 bis, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 40,00 per esborsi e €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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