CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2013, n. 13029
Irpef – Detrazione – Spese sostenute per assicurare l’alloggio a ex e figli – Detrazione – Sussiste.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. Il gen. G. F. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 88/55/10 del 8 novembre 2010 che in accoglimento dell’appello dell’ufficio aveva escluso la deducibilità dal reddito rilevante ai fini IRPEF del contribuente per l’anno 2003, delle spese “afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del figlio”; spese che era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento del Presidente del Tribunale di Livorno emesso in sede di separazione legale.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
In base all’art. 10,1° comma lettera c) del DPR 917/1986 sono detraibili dal reddito: “c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
E le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell’art. 156 del codice civile. In quanto la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto (a differenza del premio assicurativo per la polizza-vita che non concorre al “mantenimento” dell’assicurato ma costituisce una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del “mantenimento” cfr. Cass. civ., sez. trib., 31-01-2011, n. 2236).
Il contributo-casa è inoltre periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur “per relationem” a quanto risulta da elementi certi e conoscibili.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 42/1988, ove l’appartamento sia a disposizione della moglie e dei figli, la detrazione è limitata alla metà delle spese.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
P.Q.M.
Accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.