CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2013, n. 13278
Tributi – Cartella di pagamento – Atto presupposto – Avviso di irrogazione sanzioni – Notifica a mezzo poste – Contenuto dell’avviso di ricevimento – Incomplo – Vizi di notifica – Illegittimità
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25149/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. 178.02.2010, pronunziata dalla CTR di Palermo – Sezione Staccata di Messina n. 02, il 15.06.2010, depositata l’11 agosto 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’originario ricorso del contribuente contro la cartella.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della Legge n. 890/1982 e 6 della Legge n. 212/2000.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto della impugnazione.
3 bis – Con istanza 12.11.2012, il ricorrente ha chiesto la sollecita trattazione del ricorso, evidenziando e documentando l’avvio della procedura esecutiva in proprio danno.
4 – La questione posta dal ricorso, attiene alla regolarità o meno della notifica dell’atto previo, sostenendosi che, avrebbero errato i Giudici di merito nel presupporne la legittimità, dal momento che, nel caso, non risultavano essere state osservati tutti gli adempimenti richiesti.
I Giudici di appello, in effetti, dopo avere constatato che il contribuente era residente in Pace del Mela Via (…) e che l’atto risultava essere indirizzato al “signor R. N. via (…)”, ha ritenuto legittima la notifica, avendo verificato che l’agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, aveva curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere “immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo”.
Lamenta in questa sede il ricorrente che l’atto non risultava essergli pervenuto e che, d’altronde, le carenze di notifica, erano connesse, sia all’originario errore omissivo dell’Ufficio, che non aveva, compiutamente, indicato l’indirizzo omettendo il numero civico, sia pure a vizi del procedimento notificatorio, non risultando annotato dall’Agente Postale quale era il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto.
4 bis – Il ricorso sembra fondato, alla stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012 nonché, per quanto di rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l’altro, con le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell’Agente Postale riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cpc, con pronuncia di accoglimento per manifesta fondatezza.
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 02.04.2013, nonché il controricorso e gli altri atti di causa; Considerato che alla stregua dei principi affermati nelle richiamate e condivise pronunce, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, annullata l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Sicilia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione; visti gli artt. 375 e 380-bis c.p.c.;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
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