CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2013, n. 14578
Tributi – Accertamento – Cartella di pagamento – Natura – Disciplina applicabile
Osserva
La “Fondazione Enasarco” propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma con la quale -in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento per IRPEF – IRAP e Ritenute alla Fonte relative agli anni 2002-2003- è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza della CTP dì Roma n.492-47-2008 che aveva accolto parzialmente il ricorso della parte contribuente.
La sentenza impugnata ha ritenuto che -consistendo il thema decidendum nella censura proposta dall’Ufficio avverso la decisione dei giudici di primo grado che, nel dichiarare tardiva la notifica della cartella, avevano preso a riferimento il modello 770 relativo all’anno 2001, sul presupposto che il ricalcolo avesse origine nei dati in esso contenuti, con conseguente riporto di eccedenza nella dichiarazione dell’anno successivo- l’iscrizione a ruolo era relativa alla dichiarazione dei redditi 2002, presentata nell’anno 2003, sicché la cartella (notificata il 24.4.2007) risultava tempestiva, per essere stata trasmessa alla parte contribuente entro il termine decadenziale del quinto anno successivo a quello di omesso versamento. La parte contribuente ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per contestare la fondatezza dei motivi avversari.
Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art.375c.p.c..
Il primo motivo dì ricorso (centrato sulla violazione dell’art. 1 comma 5-ter lettera b) n.2 del D.L.106/2005) appare fondato e da accogliersi.
Dopo avere affermato che l’impugnata iscrizione a ruolo -pur richiamandosi al modello 770/2003 per l’anno 2002- “trae in realtà origine -come espressamente riconosciuto dal l’Ufficio….da una riliquidazione del precedente mod.7 70/2002 relativo al 2001 per il quale l’Ufficio non ha provveduto ad alcuna rettifica ex art.36-bis e 36-ter del DPR n.600/1973 nei rispettivi termini dì decadenza, e cioè entro il 31.12.2006”- la parte ricorrente si doleva del fatto che il giudice dell’appello aveva illegittimamente considerato come termine ultimo per la notificazione quello del 31.12.2007, e cioè del quinto (rectius.quarto) anno successivo alla dichiarazione presentata nell’anno 2003 per i redditi del 2002, nel mentre la riliquidazione della dichiarazione mod. 770/2002 sarebbe potuta avvenire al più tardi (ai sensi del regime transitorio stabilito dalla norma in rubrica) entro il 31.12.2006. La censura appare fondata e da accogliersi.
Ed invero, l’assunto di parte ricorrente -sintetico e privo delle necessarie specificazioni- è stato convalidato dall’ammissione della parte contro ricorrente secondo cui l’Ufficio ha anche precisato che il fatto che l’iscrizione a ruolo tragga origine da parziale disconoscimento del credito indicato nel modello relativo al 2001 rientra nell’ordinaria attività di controllo ai sensi del l’art.36 bis del DPR n.600/1973 effettuata sul modello 770/20022 (sia pure volta a sostenere che una siffatta riliquidazione integrerebbe attività di “correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte ….risultanti dalle precedenti dichiarazioni”).
Di tal che non può che trovare qui applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui:”In tema di accertamento e controllo delle dichiarazioni dei redditi effettuate ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la cartella esattoriale che contenga la rettifica dei risultati della dichiarazione del contribuente ha natura impositiva parificabile ad un atto di accertamento con conseguente applicazione del termine quinquennale di decadenza stabilito dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la notifica degli accertamenti tributari” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18076 del 04/08/2010
. In termini anche Cass.n. 28056 del 2009).
Non può che concludersi che sul punto della tempestività della notifica della cartella qui in esame (relativa alla correzione della dichiarazione dell’anno 2002) il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione alla specie di causa del diritto vivente, sicché necessita senz’altro rimettergli la causa al fine di una nuova verifica delle censure sottopostegli ed al fine della identificazione del corretto termine massimo di notifica del provvedimento impositivo, alla luce del principio dianzi rammentato e della disciplina di legge vigente all’epoca dei fatti di causa in ordine alla notifica degli avvisi di accertamento.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, l’esame di esso appare del tutto frustraneo, giacche è riferito (per ragioni manifestamente prudenziali) ad una pronuncia non adottata, essendosi il giudicante limitato ad accogliere l’appello nei limiti della motivazione, nel contesto della quale non risulta esaminata la questione relativa al controllo della dichiarazione per l’anno 2003.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, con rimessione al giudice del rinvio, da identificarsi nella CTR Lazio.
Roma, 30 ottobre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese dì lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.
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