Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 04 giugno 2013, n. 14071 – Niente agevolazioni fiscali per le imprese che non rispettano la sicurezza del lavoro
Fatto
La controversia promossa da I.T.I.M. s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Benevento n. 297/1/07 che aveva accolto il ricorso avverso il diniego di agevolazioni n. 126384. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 4 della L. 449/97 laddove la CTR negando la revoca dell’incentivo sul rilievo che la sanzione non superava il limite di L. 3.000.000, senza considerare che trattavasi di violazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 22860 del 03/11/2011) secondo cui “E’ legittima la revoca del credito di imposta allorquando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l’art. 4 , comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni “sic et simpliciter”, indipendentemente dall’entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali, in conformità all’esigenza di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla I.T.I.M. s.r.l. avverso il diniego di agevolazioni n. 126384.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla I.T.I.M. s.r.l. avverso il diniego di agevolazioni n. 126384, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
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