CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2013, n. 15186
Tributi – Studi di settore – Duplice attività dell’imprenditore – Applicabilità.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17390/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 81/05/2010 in data 04.05.2010, depositata il 06 maggio 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione n. 05, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, che aveva annullato l’accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2001, in quanto la dichiarazione risultava coerente agli studi di settore. Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3) Le questioni poste con i mezzi, sembra possano definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2003 ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di questa Corte con la Sentenza n.26635/2009, la quale, nel solco di precedenti pronunce (Cass. n.23602/2008, n.26459/2008, n. 27648/2008, n.4148/2009) , dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività’ economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità’ in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona 1’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”.
4) Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto infondata la pretesa fiscale, sia per essere stata accertata la coerenza dei valori dichiarati agli studi di settore della prevalente attività, sia pure in quanto basata, esclusivamente, sui parametri, senza che l’accertamento risultasse modulato in relazione alle due attività svolte nonché alle contestazioni ed ai rilievi formulati dai contribuenti in sede di contraddittorio, sembra in linea con il trascritto principio e, quindi non giustifica le formulate censure.
5 – Data la delineata realtà processuale, si propone, ai sensi degli artt.375 e 380 bis c.p.c, di trattare la causa in Camera di Consiglio e di rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore A. Di B..
La Corte, Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni e dei principi di cui alla trascritta relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza;
Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 360 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso dell’Agenzia Entrate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza n. 932 sezione 4 del 21 novembre 2018 - Non viola la normativa europea l'istituto degli studi di settore che a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805 - L'accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando all'esito dell'accertamento mediante…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25608 depositata il 1° settembre 2023 - Il differimento, per il versamento di imposte e contributi, non si applica soltanto a "coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535 - La mancata risposta all'invito al contraddittorio consente soltanto all'Ufficio di motivare l'avviso di accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards" relativi agli studi di settore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 dicembre 2019, n. 32209 - Negli accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. attivare obbligatoriamente, pena la nullità…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE - UE - Sentenza 21 novembre 2018, n. C-648/16 - IVA - La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non osta ad una normativa nazionale che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…