CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2013, n. 15723
Lavoro – Visita fiscale – Assenza dal domicilio del lavoratore – Ingiustificatezza – Esclusione – Compensazione delle spese di lite
Svolgimento del processo
A.B. adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell’INPS al trattamento di malattia negato dall’INPS sul presupposto dell’ingiustificatezza dell’assenza dal domicilio del lavoratore, non reperito in occasione della visita fiscale.
Il Tribunale accoglieva la domanda e compensava le spese del giudizio. La statuizione di compensazione delle spese era impugnata dal B.. La Corte d’appello di Napoli respingeva l’impugnazione. Rilevavano i giudici del gravame che la compensazione delle spese era stata giustificata con l’essere la decisione fondata “.. su circostanze di fatto suscettibili di diverse ed opposte valutazioni …” e che tale affermazione trovava riscontro nel contenuto generico del certificato rilasciato al lavoratore dal medico curante presso il quale questi si era recato quando non era stato trovato al domicilio in occasione della visita fiscale.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.B. deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia. Ha contestato la valutazione di genericità del documento operata dai giudici di appello; ha ritenuto che la stessa si poneva in contrasto con il fatto che in prime cure sulla base del medesimo documento era stata riconosciuta la fondatezza nel merito del diritto al trattamento di malattia; ha lamentato la omessa valutazione della totale soccombenza dell’istituto previdenziale in primo grado. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio non ha ritenuto di condividere la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal Consigliere relatore. Ha reputato, infatti, che la verifica della dedotta contraddittorietà della motivazione poteva prescindere dal contenuto del documento — certificato medico – richiamato dal ricorrente. Ciò in quanto, la motivazione della decisione si presentava intrinsecamente contraddittoria laddove, nell’esplicitare le ragioni della statuizione di compensazione delle spese di primo grado fondata sul mero ricorrere di “giusti motivi”, aveva fatto riferimento al certificato medico del 4.12.2002 che in base alla medesima decisione di primo grado era stato ritenuto idoneo a giustificare l’assenza del B. dal domicilio in occasione della visita fiscale.
Consegue l’accoglimento del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la condanna dell’INPS alle spese dell’intero giudizio come in ricorso quantificate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito così dispone: Condanna l’INPS al pagamento delle spese di primo grado liquidate in € 1030,00 (€ 200,00 per diritti e € 800,00 per onorari), delle spese del giudizio di appello che liquida in € 1230,00 (€ 200,00 per diritti e €1000,00 per onorari) e delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00 per compensi professionali e € 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2527 depositata il 10 agosto 2023 - La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 37085 depositata il 12 ottobre 2021 - Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, è configurabile, alla luce…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32617 depositata il 20 novembre 2020 - Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l'art.…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 4040 depositata il 9 febbraio 2023 - In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 01 ottobre 2020, n. C-405/19 - IVA - La circostanza che le spese effettuate dal soggetto passivo vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’imposta sul…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21082 - L'istituto della compensazione legale e giudiziale disciplinato dall'art. 1243 cod.civ. opera al di fuori di ogni potere eccezionale di autotutela riconosciuto alla pubblica Amministrazione,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…