CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2013, n. 15863
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Procedimento – In genere – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Principio di immutabilità del giudice – Applicabilità alla sola fase di decisione – Conseguenze – Giudice delegato all’audizione delle parti – Estraneità al collegio deliberante la dichiarazione di fallimento – Violazione del principio – Esclusione
Ritenuto in fatto e in diritto
V. I., N. I. e R. P. hanno impugnato la sentenza pubblicata in data 6 dicembre 2006 del Tribunale di Roma di rigetto dell’opposizione alla sentenza dello stesso giudice, dichiarativa del fallimento della società di fatto fra essi costituita, con gravame proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 2963 depositata il 4 luglio 2011, ne ha disposto il rigetto osservando, per quel che ancora rileva, che non è causa di nullità della sentenza di fallimento il mutamento della composizione del collegio giudicante che l’abbia pronunciata rispetto a quello innanzi al quale si è svolta la fase prefallimentare.
V. I., N. I. e R. P. impugnano la decisione con ricorso per cassazione affidandolo ad unico motivo non resistito né dal curatore fallimentare né dall’intimata D. L. creditore istante.
Il Consigliere rel. ha osservato che: “il ricorso può essere trattato in camera di consiglio.
Denunciando violazione dell’art. 276 c.p.c. lamentano i ricorrenti che il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità del principio dell’immutabilità del giudice in fattispecie in cui è invece obbligatoria dal momento che il fallimento venne dichiarato da tribunale in persona di giudici diversi da quelli innanzi ai quali essi vennero convocati per l’audizione, ovvero per lo svolgimento della fase istruttoria.
La decisione si uniforma correttamente all’orientamento, seppur non citato, secondo cui “Nel procedimento diretto alla dichiarazione del fallimento non può dirsi violato il principio della immutabilità del giudice, sancito dall’art. 276 cod. proc. civ., anche se il giudice delegato che ha proceduto all’audizione del debitore è rimasto estraneo al collegio che ha deliberato la dichiarazione di fallimento, atteso che il predetto principio è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione – la quale non può essere identificata con l’audizione del debitore – e non si riferisce a precedenti fasi interlocutorie, come quelle destinate, nel procedimento prefallimentare, alla raccolta di informazioni e all’ascolto dei creditori e del debitore” (Cass. n. 5060/2007, v. anche n. 19216/2005). Il motivo non esplica argomenti che inducano a rimeditazione dell’enunciato si che il ricorso appare inammissibile”.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alle cui conclusioni la ricorrente non contrappone nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis comma 3 c.p.c. argomenti di effettiva confutazione in quanto reitera le censure già esposte nel ricorso, ribadendo che, alla fase di discussione, prevista anche nel rito camerale, devono partecipare i giudici della fase istruttoria, che è questione esaminata nella proposta sopra riprodotta.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato senza farsi luogo a provvedere sul governo delle spese stante l’assenza d’attività difensive della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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