CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2013, n. 16328
Tributi – IRPEG – Agevolazioni per il Mezzogiorno – Rimborso di quanto già versato – Istanza – Termine
«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società M. spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ Amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso del 50% dell’IRPEG versata per gli anni d’imposta 1990, 1991, 1992 e 1993. La domanda di rimborso si fondava sull’esenzione parziale dall’IRPEG ex art. 105 d.p.r. 218/78, richiesta dalla contribuente per il decennio 1.1.90-31.12.99 con istanza presentata il 30.7.96.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’articolo 38 d.p.r. 602/73 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa accogliendo la domanda di rimborso dell’IRPEG indebitamente versata negli anni 1990/1993 nonostante che la domanda di esenzione parziale dall’IRPEG fosse stata presentata dopo il decorso del termine di 18 mesi (previsto dall’articolo 38 d.p.r. 602/73 nel testo ratione temporis applicabile) dall’ultimo dei versamenti chiesti a rimborso (effettuato in data non successiva al 31.12.04).
La difesa erariale, in sostanza, non contesta l’assunto del giudice di merito (conforme all’indirizzo espresso da questa Corte con la sentenza n. 1004/01) che la domanda di esenzione parziale dall’IRPEG tempestivamente e ritualmente presentata ai sensi dell’articolo 105 d.p.r. 218/78 valga anche come (o, in altri termini, implichi la) richiesta di rimborso delle eccedenze già versate, ma argomenta che detta valenza non escluderebbe l’operatività del termine di decadenza di cui all’articolo 38 d.p.r. 602/78; cosicché la domanda di rimborso del versato implicata nella domanda di esenzione non sarebbe suscettibile di accoglimento in relazione alle somme il cui versamento risalga ad oltre 18 mesi prima della presentazione della domanda stessa.
La contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso va respinto, perché l’assunto dell’Agenzia delle entrate contrasta con il principio (che questa Corte ha espresso nelle sentenze nn. 7116/03 e 24183/06, riferite all’esenzione decennale dall’ILOR ex art. 101 d.p.r. n. 218/78, ma che opera anche con riferimento al dimezzamento decennale dell’IRPEG ex art. 105 del medesimo d.p.r. n. 218/78) che, in tema di agevolazioni tributarie in favore dette nuove iniziative produttive localizzate nei territori del Mezzogiorno, occorre distinguere tra il diritto all’agevolazione – che è originario e viene solo “accertato”, sulla base dell’esistenza dei presupposti stabiliti dalia legge, dal provvedimento di esenzione – ed il diritto al rimborso di quanto versato in via cautelativa nelle more del riconoscimento dell’esenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, che invece sorge dal suddetto provvedimento; il quale ultimo, pertanto, ha funzione dichiarativa in relazione ai diritto all’esenzione e funzione costitutiva in relazione al diritto al rimborso. Dal principio ora enunciato discende il corollario che, con riferimento al rimborso di quanto versato in via cautelativa nelle more del riconoscimento dell’esenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, non è applicabile il termine di cui all’art. 38 d.p.r. n. 602/73 (che si riferisce alle sole ipotesi in cui il pagamento non è dovuto per ragioni di fatto o giuridiche già esistenti ai momento della sua effettuazione, e la cui brevità verrebbe irragionevolmente a comprimere o vanificare, per le caratteristiche proprie della fattispecie, l’esercizio dei diritto al rimborso), né il termine previsto dall’art. 41 del d.p.r. n. 602/73 (che riguarda le sole eccedenze determinate da errori materiali o duplicazioni imputabili all’Ufficio), bensì il termine biennale previsto dalle disposizioni, sostanzialmente analoghe, di cui all’articolo 16, sesto comma, d.p.r. n. 636/72 ed all’articolo 21, secondo comma, D.lgs. n. 546/92; disposizioni di carattere residuale, concernenti l’ipotesi in cui il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell’imposta. Detto termine biennale, è stato ancora precisato da questa Corte con la sentenza n. 10312/05, decorre dal momento della conclusione del procedimento di agevolazione, giacché è solo in tale momento che sorge il diritto del contribuente alla restituzione della differenza tra l’imposta versata nella misura ordinaria e quella dovuta per effetto dell’applicazione dei benefici fiscali.
Si propone il rigetto del ricorso.»;
che l’intimata è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensiva;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che, pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio cassazione, che liquida in € per onorari, oltre € 100 per esborsi.
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