CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2013, n. 16334
Tributi – Imposte sui redditi – Accertamento sintetico – Incremento patrimoniale per l’acquisto di un’immobile – Valore dell’immobile – Determinazione – Ai fini dell’imposta di registro – Prezzo versato per l’acquisto – Presunzione – Onere di prova contraria a carico del contribuente
«La sig.ra C.D. ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando in parte qua la sentenza di primo grado, ha confermato la rettifica del reddito della contribuente operata per gli anni 1999 e 2000 in considerazione dell’incremento patrimoniale rappresentato dall’acquisto, tra l’altro, di un immobile in Roma, via (…), dalla stessa effettuato nell’anno 2000.
L’Ufficio – rideterminata la spesa per l’acquisto di detto immobile da 180 milioni di lire (dichiarati nel rogito) a 551 milioni di lire (accertati ai fini dell’imposta di registro con avviso non impugnato) – aveva spalmato il valore di tale incremento patrimoniale (e di altri che in questa sede non rileva menzionare) nell’anno dell’acquisto e nei cinque precedenti, secondo il disposto dell’articolo 38, quinto comma, dpr 600/73, nel testo applicabile ratione temporis.
La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso la contestazione mossa dalla contribuente alla valutazione dell’incremento patrimoniale effettuata dall’Ufficio con riferimento a detto immobile, argomentando che: “si tratta di una compravendita la cui determinazione in sede di registro non è stata contestata dalla controparte e come tale resasi definitiva”.
Il ricorso della contribuente si articola su tre motivi.
Con il primo motivo, riferito all’articolo 360 n. 4 cpc, si denuncia la nullità della sentenza per difetto del requisito della concisa esposizione dello svolgimento del processo e per carenza assoluta di una motivazione corrispondente al modello legale, in violazione dell’articolo fissato dall’articolo 132, n. 4, cpc.
Con il secondo motivo, riferito all’articolo 360 n. 5 cpc, si denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza gravata.
Con il terzo motivo, riferito promiscuamente ai nn. 3 e 5 dell’articolo 360 cpc, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, commi 4 e 5, dpr 600/73 e l’omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia.
Il primo motivo (da intendere formulato con riferimento all’articolo 36 D.Lgs. n. 546/32) va disatteso, in quanto la sentenza gravata indica, seppur succintamente, il thema decidendum (nel penultimo capoverso dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO) è dà conto, col brano sopra trascritto, della ratio decidendi.
Con il secondo e terzo motivo, che per la loro intima connessione devono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente – premesso che l’articolo 38 dpr 600/73 dispone che l’accertamento sintetico del maggior reddito sia basato su “elementi e circostanze di fatto certi” – lamenta la violazione di tale disposizione ed il vizio di motivazione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo sufficiente, ai fini del suddetto accertamento, il rilievo che la spesa pur incremento patrimoniale determinata dall’Ufficio con riferimento all’acquisto dell’immobile di via (…) in Roma corrisponde al valore di tale immobile accertato ai fini dell’imposta di registro con avviso non oppugnato.
I motivi appaiono fondati.
AI riguardo si rileva che la Sezione tributaria di questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento all’accertamento delle plusvalenze imponibili ai fini dell’imposta sui redditi, che “Iprincipi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un’impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione.” (così sent. 23608/11); la stessa Sezione tributaria ha peraltro reiteratamente ribadito che sussiste una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente, di conformità tra il valore di mercato definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro ed il prezzo incassato per la vendita, sul quale calcolare la plusvalenza imponibile ai fini dell’imposta sui redditi (sentt. 14581/01, 21055/05, 4057/07, 5070/11).
Si ritiene che il principio giurisprudenziale, elaborato in materia di tassazione delle plusvalenze patrimoniali, di presunzione semplice di corrispondenza tra il prezzo di trasferimento di un cespite e il valore definitivamente attribuito a tale cespite ai fini dell’imposta di registro operi sempre in materia di accertamento dell’imposta sui redditi, ossia non soltanto quando il prezzo di trasferimento di un cespite rilevi come prezzo ricevuto (ai fini della tassazione della plusvalenza del venditore), ma anche quando esso rilevi come prezzo pagato (ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali sostenuta dal compratore, e quindi, ai fini della determinazione sintetica del reddito del compratore stesso nell’anno dell’acquisto ed in quelli precedenti).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza gravata – ritenendo provato che la spesa sostenuta dalla contribuente per l’acquisto dell’immobile di via (…) in Roma (spesa posta dall’Ufficio a base dell’accertamento sintetico del reddito di costei) corrispondesse al valore del suddetto cespite accertato ai fini dell’imposta di registro – ha applicato una presunzione semplice effettivamente desumibile dall’ordinamento; ma ha omesso di motivare sulle circostanze di fatto dedotte dal contribuente per superare detta presunzione.
La contribuente infatti – come si precisa nel ricorso per cassazione, in osservanza dell’onere di autosufficienza – nell’atto di “controdeduzioni e appello incidentale” depositato davanti alla Commissione Tributaria Regionale il 2.7.09 aveva dedotto, a fondamento del proprio appello incidentale:
a) che l’atto relativo all’immobile di via (…) in Roma era una compravendita a tutela di minore;
b) che, conseguentemente, il relativo prezzo era stato determinato da un professionista abilitato ed era stato ritenuto congruo dal tribunale di Nola;
c) che l’avviso di rettifica dell’imposta di registro non era stato oppugnato dalla contribuente nell’erroneo convincimento “che il prezzo pagato non fosse suscettibile di variazione per essere stato riconosciuto congruo dal Tribunale di Nola” (pag. 15 del ricorso).
La Commissione Tributaria Regionale – pur dando atto della deduzione di tale circostanze da parte della contribuente (nel penultimo capoverso dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO) – non svolge sulle stesse alcuna argomentazione motivazionale, nemmeno per contestarne la attendibilità o la concludenza, così incorrendo nel denunciato vizio di motivazione. Si propone quindi l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, perché si attenga al principio di diritto che – ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito ex art. 38, quinto comma, d.p.r. 600/73 – il prezzo versato per l’acquisto di un bene si deve presumere, fino a prova contraria il cui onere grava sul contribuente, corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell’imposta di registro; e, conseguentemente, motivi sulle circostanze, sopra richiamate, dedotte dalla contribuente per superare la suddetta presunzione semplice.»
che la parte intimata si è costituita ai soli fini della discussione orale, a cui non ha peraltro partecipato;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che motiverà il proprio giudizio dando conto della valutazione delle circostanze di evidenziate nella relazione; valutazione, va precisato, che compete esclusivamente al giudice di merito, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento delle risultanze istruttorie (d’onde l’impossibilità di adottare una decisione nel merito ex art. 384 cpc, come richiesto in udienza dal procuratore della ricorrente).
P.Q.M.
Cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
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