CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2013, n. 16797
Accertamento del maggiore reddito d’impresa – Finanziamenti dei soci sproporzionati rispetto al volume d’affari – Rilevanza
Osserva
La CTR di Bari ha rigettato l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della “A. srl” avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEG-IRAP per l’anno 2003, emesso a seguito di PVC nel quale erano stati ritenuti assimilabili a ricavi non fatturati (anche in considerazione dell’omesso adeguamento agli studi di settore e la rilevazione di dati non veritieri relativi al valore delle rimanenze) le anticipazioni ricevute dai soci nell’anno 2003 per importo pari ad € 78.625,00.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che le presunzioni addotte dall’Ufficio non presentavano quell’elevato grado di probabilità tale da consentire che risultassero prova dei redditi sottratti a tassazione, fondandosi le medesime esclusivamente sul finanziamento fatto dai soci per sopperire a deficienze di cassa, per quanto sia “verosimile e praticato nella realtà che qualunque società, di fronte alla necessità di effettuare determinati pagamenti…preferisca ricorrere al credito interno piuttosto che a quello verso istituti bancario finanziari”. D’altronde, i singoli finanziamenti, pur ripetuti, erano stati regolarmente contabilizzati e verbalizzati. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Con il motivo di impugnazione (rubricato come:”Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cpc….”), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze presuntive addotte dalla parte pubblica circa la fittizietà delle operazioni di finanziamento siccome effettuate per contanti e dunque non riconducibili a fatti certi e senza previa deliberazione della società, nonché con apporti che – rapportati alle situazioni patrimoniali dei soci – inducevano a dubitare della linearità delle operazioni (anche alla luce della approssimativa tenuta della contabilità di magazzino) e comunque di importo sproporzionato rispetto ad un irrisorio risultato di esercizio. Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio dall’Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della scarna motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito – negligentemente – non ha tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dalle anzidette circostanze, essendosi limitato il medesimo giudice ad assumere insussistenti gli elementi di prova, senza però fare analitica considerazione di quelli elencati dall’Agenzia procedente.
E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003). Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato una pluralità di elementi di fatto non adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito che costituiscono senz’altro idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio. Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo giudice di secondo grado che – in diversa composizione – tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’atto di appello proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
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