CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2013, n. 16904
Tributi erariali diretti – Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) – In genere – Art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 – Retroattività, anche “in malam partem”, delle disposizioni del d.P.R. n. 917 del 1986 – Presupposto – Conformità della dichiarazione, presentata sotto il vigore del d.P.R. n. 597 del 1973, alle nuove disposizioni – Emendabilità da parte del contribuente di tale dichiarazione – Ammissibilità – Condizioni – Istanza di rimborso – Presentazione in data anteriore all’entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42 del 1988 – Necessità – Fondamento – Fattispecie in tema di interessi attivi su crediti d’imposta, resi tassabili dall’art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Svolgimento del processo
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la decisione della commissione tributaria centrale, sez. stacc. della Lombardia, n. 602/04/10, depositata il 26 febbraio 2010, con la quale, rigettato quello dell’intendenza di finanza contro la pronuncia di quella di secondo grado, l’impugnazione della società Banca Popolare di Sondrio Scpa., inerente al silenzio-rifiuto di rimborso, relativo agli interessi maturati sui crediti d’imposta Irpeg e Ilor per il 1986, veniva accolta. In particolare il giudice di terzo grado osservava che la normativa introdotta con l’art. 36 Dpr. n. 42/88, secondo cui tali interessi vanno tassati come posta attiva di bilancio, non poteva applicarsi nel caso in esame, posto che la dichiarazione del reddito non era stata conforme alle prescrizioni del Tuir 1986, non essendo perciò ancora precluso alla contribuente di presentare quella integrativa, ovvero istanza di rimborso come nella, specie. La Banca Popolare di Sondrio non si è costituita.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTC non considerava che la nuova disciplina introdotta col Tuir del 1986, secondo cui ormai gli interessi compensativi sui crediti d’imposta sono tassabili, contrariamente a quella precedente, doveva applicarsi pure nel caso in esame, posto che, com’è pacifico, l’istanza di rimborso era stata presentata solo il 28.9.1988, mentre invece la novella non era applicabile ai rapporti per i quali fosse intervenuta definitività ovvero tale istanza ovvero l’integrazione fossero state presentate prima dell’entrata in vigore del Dpr. n. 42 del 4.2.1988.
Il motivo è fondato, atteso che in tema di imposte sui redditi e con riguardo al regime transitorio dettato dall’art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 – il quale ha reso retroattivamente applicabili (anche “in malam partem”) le disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta antecedenti all’1 gennaio 1988 (validamente presentate) siano ad esse conformi, – il contribuente, che, al fine di evitare la retroattività di una disposizione del TUIR meno favorevole, intenda emendare – sotto forma di istanza di rimborso, come in linea di principio gli è consentito – la dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata (e nella quale aveva erroneamente anticipato il contenuto della norma sopravvenuta), è tenuto a formulare detta istanza prima dell’entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42 del 1988, avvenuta l’1.3.1988, ma con efficacia dall’1.1.1988 ex art. 37 del medesimo. Infatti si deve ritenere che solo in tal caso la domanda produca tempestivamente l’effetto di rendere “non conforme” la dichiarazione originaria alle disposizioni successive e, quindi, di sottrarre il contribuente all’applicazione retroattiva di queste ultime, come nel caso in esame, e cioè fattispecie relativa al regime fiscale degli interessi attivi su crediti d’imposta, non tassabili secondo il previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed assoggettati, invece, a tassazione ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, avendo la banca presentato l’istanza il 28.9.1988 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 6311 del 30/03/2004, n. 18854 del 2003).
Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc, e rigetto di quello in opposizione della contribuente avverso l’atto di contestazione per irrogazione di sanzione.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso delle altre di questo giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
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