CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2013, n. 17645

Tributi – Imposte sui redditi – Reddito d’impresa – Costi deducibili – Limitazioni – Spese di rappresentanza – Spese di pubblicità e propaganda – Qualificazione delle spese

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 3/09/11, depositata il 17 gennaio 2011, con la quale, rigettato l’appello principale della medesima e quello incidentale della società F. Spa., l’impugnazione inerente all’avviso di accertamento, relativo all’Irpeg, Irap ed Iva per il 2003, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la revoca fallimentare per il credito vantato dalla contribuente nei confronti del società fallita G.V. snc. scaturiva da una sentenza della corte di appello, cui era stata apposta la formula esecutiva nel 2003; le spese di consulenza erano state quantificate nell’anno di imposta in questione. I costi per viaggi e spese di rappresentanza erano deducibili, così pure il credito vantato nei confronti della società croata I.V., perché non disciplinato dal regolamento CE. N. 805/2004, nonché era caduto in prescrizione, e comunque si trattava di importo di modesta entità. Gli interessi attivi sui crediti vantati nei riguardi delle società collegate F. S. srl. e F. D.O.O. entrambe correnti in Croazia, si riferivano a forniture di merci e prodotti, e non piuttosto a finanziamenti, sicché essi non sussistevano. La contribuente non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la deduzione della somma ricevuta per il credito vantato nei confronti della fallita società G.V., a seguito della sentenza per revocatoria fallimentare, non poteva essere portata in deduzione con riferimento all’anno d’imposta del 2003, posto che quella pronuncia era stata pubblicata il 17.10.2002, ed era passata in giudicato per mancata impugnazione il 17.12.2002, senza che l’apposizione della formula inerente alla definitività di essa da parte della cancelleria in data 2.4.2003 potesse avere alcun rilevo ai fini della esecutività di essa, piuttosto già operativa ed inerente invece all’anno precedente.

Il motivo è fondato, atteso che in tema di imposte sui redditi d’impresa, dalla complessiva prescrizione dell’art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si desume che, anche per le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare, come nella specie, in cui essa si era determinata già nel 2002 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17568 del 09/03/2007, n. 16819 del 30/07/2007).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alle fatture emesse dal dottore A. per prestazioni sanitarie, e dall’ ingegnere C. per attività di consulenza tecnica, tutte svolte nel 2002, senza che il rilascio delle medesime in quello successivo potesse derogare al criterio della competenza.

Anche per tale censura valgono le stesse argomentazioni svolte in relazione al primo motivo, giusta il criterio indefettibile della competenza, salvo le limitatissime previste eccezioni, però non riscontrabili nella fattispecie.

4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta ancora vizi di motivazione, poiché il giudice di appello non esplicitava le ragioni, in virtù delle quali riteneva che le spese per i viaggi premio offerti a un gruppo di n. 34 persone per il tramite della società L.V.T. srl., costituissero dei costi deducibili di rappresentanza e pubblicità, nonostante che non ne fosse stata provata l’inerenza, e fossero stati sostenuti non per valorizzare l’immagine della società, ovvero incrementarne la commercializzazione dei prodotti, ma dopo che essi erano stati già ceduti, e quindi con offerta a soggetti ben individuati, peraltro però non meno indicati, e non invece alla generalità dei possibili clienti.

La doglianza va condivisa, dal momento che la CTR non indicava il percorso argomentativo, attraverso il quale riteneva che tali costi fossero inerenti e deducibili, atteso che, com’è noto, in materia di imposte sui redditi, rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse quelle di pubblicità e propaganda, aventi come scopo preminente quello di informare i consumatori circa l’esistenza di beni e servizi prodotti dall’impresa, con l’evidenziazione e l’esaltazione delle loro caratteristiche e dell’idoneità a soddisfare i bisogni al fine di incrementare le vendite, dovendo le medesime essere finalizzate a tale scopo e non invece essere successive, sicché i pranzi o viaggi offerti ai clienti non costituiscono spese di rappresentanza qualora sussista una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite. Di conseguenza occorre una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese e della loro diretta imputabilità, che nella specie è mancata (V. pure Cass. Sentenze n. 17602 del 27/06/2008, n. 10959 del 14/05/2007).

Dunque anche su tale punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto.

5. Col quarto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine al recupero a tassazione del credito di € 14.505,94 vantato nei confronti della società croata I.V., in quanto il giudice di appello non esplicitava l’argomentazione in base alla quale riteneva che si trattava di un diritto estinto per prescrizione decennale, nonostante che l’appellante agenzia avesse lamentato che l’appellata non aveva mai prodotto il contratto, onde verificare quale fosse l’ordinamento da applicarsi, posto che quello croato non disciplina la prescrizione come la legge italiana.

Il motivo è fondato, posto che la CTR non enunciava le ragioni, per cui riteneva che il credito fosse ormai estinto per prescrizione, senza esplicitare gli elementi del suo convincimento, atteso che il diritto poteva essere esercitato anche prima dell’eventuale prescrizione.

6. Col quinto motivo la ricorrente denunzia insufficiente motivazione, giacché il giudice dì appello non prendeva in considerazione il fatto dedottogli circa lo stretto collegamento esistente tra la contribuente e le società controllate F. S. e F. D.O.O. in Croazia, cui essa forniva rilevanti quantitativi di merci e prodotti, trattandosi di un Paese a forte espansione edilizia, ed a fronte dei quali apparentemente riceveva dei mutui da banche estere, detraendo quindi gli interessi passivi, senza dichiarare quelli attivi sulle somme che invece costituivano finanziamenti indiretti, e non prezzo. Infatti tali società collegate erano partners e non clienti, cui la F. faceva finanziamenti indiretti, tenuto conto soprattutto delle chiare modalità, come pure della tempistica, dei vari pagamenti.

La censura ha pregio, posto che il giudice di secondo grado riteneva che si fosse trattato solamente di credito del prezzo di cessione delle merci, senza specificare gli elementi posti a base di tale convincimento, soprattutto con riferimento alle modalità e tempistica dei pagamenti, tenuto conto che avvenivano per il tramite di istituti bancari esteri, incaricati dalle società, “partners” collegate con la “casa madre” italiana, e con i quali enti la F. Spa. appariva come contraente dei mutui, con la conseguente deduzione di interessi passivi.

Perciò su tale punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo sufficiente.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, altra sezione, per nuovo esame.