CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 gennaio 2014, n. 179

Tributi – Reddito d’impresa – Azione di responsabilità contro il liquidatore

Osserva

La CTR di Genova ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 176/06/2008 della CTP di Savona che aveva accolto il ricorso di S.F.- ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IRPEG-ILOR per l’anno 1987 con il quale l’Agenzia -sulla premessa che nel bilancio finale di liquidazione depositato il 20.10.1995 il S., come liquidatore della L. srl”, aveva omesso di soddisfare Ì crediti erariali portati dall’avviso di accertamento notificato il 2.8.1994, soddisfacendo invece crediti sociali diversi di ordine inferiore- aveva inteso esercitare l’azione di responsabilità nei confronti del S. medesimo a mente dell’art.36 del DPR n.602 del 1973.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “l’Agenzia delle Entrate, ritenendosi creditore, avrebbe potuto impugnare il bilancio finale di liquidazione….anche perché non avrebbe potuto opporre un credito in pendenza di un accertamento fatto nel 1994”. La Commissione ha anche ritenuto che la condizione perché sia esercitabile la menzionata azione di responsabilità è che sia acclarata l’esistenza e la definitività del debito tributario in capo alla società sulla base di un accertamento passato in giudicato, così come non si era verificato nella specie di causa.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

Infatti (e premesso che il primo motivo si fonda su un’insussistente contrasto tra motivazione e dispositivo, nel quale ultimo è semplicemente contenuto un lapsus in relazione alla parte che ha promosso l’appello), con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di violazione ed errata applicazione dell’art.36 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia sostanzialmente ritenuto che la responsabilità del liquidatore non sussista allorquando il credito vantato dall’Erario non fosse già divenuto definitivo al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione.

Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Ed invero, dalla non perspicua motivazione della decisione qui impugnata sembra doversi desumere che il giudicante ha ritenuto che sia condizione della responsabilità del liquidatore quella del previo “passaggio in giudicato” dell’accertamento all’atto del deposito del bilancio finale di liquidazione, così che il credito tributario si manifesti “certo e definitivo” all’atto in cui il liquidatore ha provveduto ad effettuare il riparto a favore dei creditori sociali.

Per contro, secondo l’indirizzo della Suprema Corte (si veda Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10508 del 23/04/2008) la condizione della certezza legale del tributo (il cui onere di prova incombe sull’Ufficio) deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, nel mentre sul liquidatore incombe l’onere “di provare l’insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l’incertezza del debito stesso”.

Non essendosi il giudice del merito attenuto al predetto principio di diritto, necessità restituire la lite al medesimo giudice del merito in funzione di giudice del rinvio (da identificarsi con la CTR di Genova) affinchè quest’ultimo tomi a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’azione e l’assolvimento dell’onere di prova che incombe, rispettivamente, sulle parti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 30 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.