CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2013, n. 18391
Agevolazioni fiscali sulla prima casa – Revoca – Istanza di condono respinta – Proroga biennale per il recupero delle imposte – Sussiste
Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra M. B. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha revocato le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (riliquidando conseguentemente l’imposta di registro) sull’acquisto di un appartamento nel quale la contribuente non aveva tempestivamente trasferito la propria residenza.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dall’azione impositiva, avendo notificato l’avviso oltre il termine triennale di cui all’ articolo 76, secondo comma, DPR 131/86, ed ha rigettato la tesi dell’Amministrazione secondo cui detto termine sarebbe stato prorogato di due anni ai sensi dell’articolo 11, 289/02; in proposito la sentenza gravata afferma che detto articolo prevede una proroga del termine per le rettifiche e riliquidazioni solo per le ipotesi contemplate nel comma 1 (rideterminazione del valore dei beni a cui si commisura l’imposta) e non per l’ipotesi (alla quale va ricondotta la fattispecie in esame) contemplata nel comma 1 bis (violazioni relative all’applicazione di agevolazioni). Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale critica l’interpretazione dei commi 1 e 1 bis dell’articolo 11 DPR 131/86 su cui si fonda la sentenza gravata. La contribuente non si è costituita in questa sede.
Il ricorso appare manifestamente fondato perché la tesi della Commissione Tributaria Regionale contrasta con l’insegnamento di questa Corte secondo cui “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto”; (così Cass. 12069/10; nello stesso senso, Cass. 24575/10 e, in precedenza, Cass. 4321/09).
Si ritiene, in conclusione, che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata»
– che la contribuente non si è costituita;
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente;
– che non sono state depositate memorie difensive;
– che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
– che quindi il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che si atterrà al principio di diritto richiamato nella relazione e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.