CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 agosto 2013, n. 20047
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Presentazione telematica – Validità – Difformità tra dichiarazione telematica e copia cartacea conservata dal contribuente – Dati sul credito d’imposta – Dati mancanti nella dichiarazione telematica – Opponibilità all’Amministrazione della versione cartacea completa – Esclusione
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. G. C., letti gli atti depositati.
Osserva: La CTR di Torino ha accolto l’appello proposto dalla “C. srl” contro la sentenza n.45/16/2010 della CTP di Torino che aveva respinto il ricorso della “predetta società avverso cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 della dichiarazione presentata in via telematica il 27.10.2005 per l’anno d’imposta 2004, cartella contenente rettifica dell’imposta corrisposta, sulla premessa che nella predetta dichiarazione non era stato esposto (al quadro R.U.) il credito di imposta relativo ad incentivi per la ricerca scientifica utilizzato in compensazione per l’importo di € 39.999,00.
La predetta CTR – dopo avere rilevato che la dichiarazione redditi debitamente sottoscritta è quella conservata dal contribuente in base al disposto dell’art. 3 comma 9 del DPR n. 322/1998 e dell’art. 43 del DPR n. 600/1973 – motivava la decisione nel senso che la società aveva indicato il credito di imposta nella dichiarazione cartacea, sebbene il file inviato per via telematica non contenesse detta indicazione; e nel senso che l’Ufficio era comunque a conoscenza delle informazioni richieste nel predetto quadro RU desumendole dai modelli F/24 in cui era stata operata la compensazione; infine nel senso che si era trattato di un “mero errore formale che non ha arrecato alcun danno all’Erario”.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. La società contribuente non ha svolto difese.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 3 del DPR n. 322/1998) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia – per quanto fosse pacifico che nella dichiarazione dei redditi trasmessa per via telematica il credito d’imposta non risultasse – erroneamente ritenuto irrilevante detto difetto, per quanto – a termini dell’art. 3 dianzi citato – soltanto la trasmissione telematica della dichiarazione costituisce “presentazione”, indipendentemente dal fatto che i contribuenti siano tenuti a conservare anche la copia cartacea della dichiarazione ed indipendentemente dal fatto che il versamento delle imposte avvenga a mezzo di un modello (F/24) da cui è possibile desumere l’ammontare del versato. Il motivo appare fondato ed accoglibile.
Il menzionato art. 3 prevede infatti:” 1. Le dichiarazioni sono presentate all’Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale”…. “9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti”. A mente della disposizione qui sopra trascritta, la dichiarazione che ha da intendersi presentata dal contribuente è appunto quella trasmessa in via telematica, mentre la copia cartacea sottoscritta dal contribuente è strumento utile ai soli controlli, eventuali e successivi, da effettuarsi da parte dell’Amministrazione in ordine alla genuinità ed alla paternità della dichiarazione trasmessa per via telematica.
Non vi è perciò ragione per ritenere che in ipotesi di contraddizione tra i dati risultanti nella dichiarazione presentata in via telematica e la copia conservata con modalità cartacea il giudicante possa attribuire preferenza a questi ultimi e perciò ritenere che la predetta copia cartacea sia opponibile all’Amministrazione a preferenza di quella trasmessale per via telematica.
Poiché il giudicante non si è attenuto a detti principi, appare necessario cassare la pronuncia impugnata e restituire la causa al medesimo giudice di appello che – in funzione di giudice del rinvio – provvedere a rinnovare l’esame delle questioni oggetto di appello.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
Che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Piemonte che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.
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