CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2014, n. 2015
Tributi – Redditometro – Reddito corrisposto alla colf – Rilevanza – Sussiste.
Svolgimento del processo
La controversia promossa da A.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’agenzia ed il rigetto dell’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Varese n. 142/4/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. R2W0100448/2008 per Irpef 2003 n. R2W010100446 per Irpef 2002 e n. R2W010100448/2008 per Irpef 2003.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il C. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo il ricorrente principale assume la violazione dell’art. 38 del dpr 600/73, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che “l’immobile RE3 avrebbe potuto essere conteggiato nel cd. Redditometro “,
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007 ).
Con secondo motivo il ricorrente principale assume l’omessa e/o insufficiente motivazione della decisione laddove la CTR non esplicita le ragioni per le quali l’agevolazione tributaria c.d. Tremonti bis non incide sul redditometro.
La censura è inammissibile. Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008). Con terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 33 del d.l. 269/2003 in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. La censura è inammissibile stante la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.
Con primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia lamenta la carenza di motivazione della decisione laddove la CTR ha ritenuto inerenti l’attività gli automezzi a gasolio nonostante le censure dell’Ufficio sul punto.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
Con secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 38 del dpr 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR , sulla base della semplice dichiarazione del contribuente, ha respinto il gravame circa il reddito delle collaboratrici domestiche.
La censura è fondata . Questa Corte (Cass. n. 1909/2007) ha ritenuto che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”. Analogamente questa Corte ( Cass. n. 5991/2006) ha ritenuto che l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 5, consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione semplice genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà.
A tali principi non risulta essersi attenuta la decisione impugnata laddove ha ritenuto documentati i redditi delle collaboratrici domestiche sulla base di dichiarazioni del contribuente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
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